Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
CAPO X
- Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)
Art. 15
- Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2006
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente:
“
1. Il piano regionale agricolo forestale (PRAF) è lo strumento di programmazione intersettoriale che, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.
20/2008), attua le strategie di intervento per le politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale definite nel programma regionale di sviluppo (PRS), nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale.
”. 2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:
“
3. La sezione agricola del PRAF:
a) definisce gli obiettivi e le tipologie di intervento;
b) individua l'ammontare delle risorse destinate agli interventi nei settori di cui al comma 2, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;
c) individua l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti;
d) individua i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari in relazione alle tipologie di intervento;
e) individua gli strumenti di intervento operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;
f) definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi.
”.3. Il comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:
“
8. La Giunta regionale provvede all’attuazione del PRAF con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.
”.Art. 16
- Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2006
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2006 , le parole: “
della
l.r. 49/1999 (art. 10 bis comma 3)
” sono sostituite dalle seguenti: “ dell'articolo 10, comma 6, della l.r. 1/2015.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.