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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 9
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7
gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un piano di indirizzo generale integrato (PIGI), definito ai sensi dell’
articolo 10 della l.r. 1/2015
. Eventuali aggiornamenti annuali del piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
”.
3. Al comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 32/2002 , le parole: “
dell’
art. 15 della l.r. 49/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “
dell'articolo 3 della l.r. 1/2015. ”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.