Menù di navigazione

Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 47
1. L’articolo 1 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il piano regionale di tutela dall’amianto, in attuazione delle strategie di intervento del programma regionale di sviluppo (PRS) in tema di protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell’ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.
2. Il piano regionale di tutela dall’amianto è approvato, su proposta della Giunta
regionale, dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n.
1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
)
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.