Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 37
- Modifiche all'articolo 5 della l.r. 21/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente:
“
1. Il piano della cultura di cui all’articolo 4, quale piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ) è approvato dal Consiglio regionale e attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di politiche culturali.
”. 2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
“
2. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni all’attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 4, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, previo invio delle proposte di atti al Consiglio regionale contestualmente alla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della Giunta regionale.
”.3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 21/2010 , le parole: “
49/1999
” sono sostituite dalle seguenti: “ 1/2015
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.