Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 32
- Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale provvede all’attuazione del piano di indirizzo con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.”.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 sono abrogati.
3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
“4. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un apposito allegato:
a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;
b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;
c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento
interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge.
”.4. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 29/2009 è sostituito dal seguente:
“
5. Gli interventi della presente legge si integrano con quelli previsti dalla normativa regionale ed in particolare con quelli di cui alla
l.r. 41/2005 .
”.5. Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “
e del documento annuale di intervento
” sono soppresse.6. Al comma 16 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “
e del documento annuale di intervento
” sono soppresse.7. Al comma 18 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 le parole: “
15 della
l.r. 49/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 3 della
l.r. 1/2015 ”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.