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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 30
- Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 29/2009
1. L'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Strumenti di programmazione
1. Gli strumenti della programmazione regionale delle politiche migratorie sono:
a) il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’
articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
);
b) il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, di seguito denominato “piano di indirizzo”;
c) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 1/2015.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.