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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 23
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 16/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione regionale in tema di pari opportunità ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) e stabilisce:
a) gli obiettivi regionali in tema di pari opportunità in coerenza con gli indirizzi definiti dal PRS;
b) gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all’articolo 3;
c) gli obiettivi ed i requisiti generali dei progetti delle associazioni di cui all’articolo 6;
d) i criteri e indirizzi per l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 17;
e) le tipologie dei progetti che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;
f) i finanziamenti destinati alle singole tipologie di cui alle lettere b), c), d), e);
g) gli indirizzi per la definizione di patti territoriali e accordi locali di genere.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.