Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2
Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
Art. 20
- Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2008
1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituita dalla seguente:
“
Modalità di attuazione
”.2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 la parola: “
priorità
” è sostituita dalla seguente: “tipologie
”.3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
“
3. Entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui all’articolo 5 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, provvede all’attuazione del piano, in base alle domande ed iniziative pervenute ai sensi dei commi 1 e 2.
”.4. L'alinea del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
“
4. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3, fissa l’elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione:
”.5. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 le parole: “
previsti nel documento di attuazione
” sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.