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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 2

Adeguamento della legislazione regionale in materia di programmazione di settore.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 20
1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituita dalla seguente:
Modalità di attuazione
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 la parola: “
priorità
” è sostituita dalla seguente: “
tipologie
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
3. Entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui all’articolo 5 ed in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione, provvede all’attuazione del piano, in base alle domande ed iniziative pervenute ai sensi dei commi 1 e 2.
”.
4. L'alinea del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3, fissa l’elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare secondo la seguente ripartizione:
”.
5. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 9/2008 le parole: “
previsti nel documento di attuazione
” sono soppresse.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.