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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 3
Concertazione o confronto e partecipazione
1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale, si realizzano tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.
2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto, possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.
3. Prima dell'avvio dei processi di concertazione o confronto su atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, effettua un'informativa preliminare al Consiglio regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dei suddetti processi.
4. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sull’individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.
5. La Regione può altresì attivare processi partecipativi, ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione, al fine di consultare ulteriori soggetti, oltre a quelli di cui al comma 1, per integrare gli elementi di conoscenza finalizzati alla definizione dei contenuti degli atti di programmazione regionale.
6. Gli enti locali attivano procedure di concertazione o confronto, nonché eventuali processi partecipativi per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.