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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 10
Programmazione regionale di settore
1. Gli indirizzi, gli obiettivi e contenuti minimi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento. (19)

Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4.

2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell’Unione europea prevedano specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica disciplina legislativa.
3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa l’analisi di genere, sono deliberati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale.
4. Salvo diversa previsione della normativa di riferimento, o nei casi di cui al comma 5, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso.
5. Il PRS nel definire gli indirizzi per le politiche di settore per la legislatura può fornire indicazioni per la proroga degli strumenti di cui al comma 2, qualora questi siano previsti da una normativa nazionale o dell’Unione europea e la stessa non preveda un termine di scadenza.
6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi regionali.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.