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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

CAPO II
Strumenti della programmazione regionale
SEZIONE I
Strumenti della programmazione regionale
Art. 6
Strumenti della programmazione regionale
1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), nonché mediante:
a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine, le strategie di intervento per la legislatura e gli obiettivi e contenuti minimi dei piani di settore regionali; (17)

Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2.

b) il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e la nota di aggiornamento integrati dai contenuti programmatici di cui agli articoli 8 e 9;
c) le leggi che istituiscono le politiche di sviluppo regionale definendone gli obiettivi, le modalità di intervento e le relative procedure di attuazione;
d) i piani e programmi regionali di cui all'articolo 10, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;
e) gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell’Unione europea, nazionale e locale;
f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui al presente capo II.
SEZIONE II
Programma regionale di sviluppo (PRS)
Art. 7
Programma regionale di sviluppo (PRS)
1. Il PRS è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all’articolo 32 dello Statuto, definisce:
a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;
b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;
c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e gli indirizzi per le politiche settoriali;
d) il quadro delle risorse attivabili nel corso della legislatura;
d bis) gli obiettivi ed i contenuti minimi dei piani di settore regionali, al fine di attuare la transizione verso l’economia circolare; (18)

Lettera inserita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 3.

e) l’indicazione degli eventuali piani di settore regionali da elaborare nel corso della legislatura e di quelli previsti dalla normativa nazionale o dell’Unione europea;
f) il programma di azione normativa di cui all’articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
2. Al PRS è allegato il rapporto generale di monitoraggio di cui all’articolo 22, comma 2, lettera a), che presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento con riferimento al ciclo di programmazione precedente.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria risoluzione entro sei mesi dalla data del ricevimento, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. Il PRS ha validità per l’intera legislatura e può essere soggetto a modifica, parziale o integrale, qualora il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, valuti, in base all’analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, la necessità di una revisione delle opzioni politiche.
5. Le modifiche di cui al comma 4, sono effettuate con gli strumenti e le procedure di cui alla SEZIONE III.(21)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

SEZIONE III
Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
Art. 8
Contenuti del DEFR
1. Il DEFR è atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
2. Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, contiene in un'apposita sezione le priorità programmatiche per l’anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), ed e), fornendo altresì una prima indicazione degli interventi da realizzare.(9)

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 1.

3. Entro il mese di giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta il DEFR al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione entro il mese di luglio, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale.
4. Contestualmente all’approvazione del DEFR, il Consiglio regionale può approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, specifici indirizzi per la Giunta regionale per la definizione della nota di aggiornamento al DEFR, del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.
5. Al DEFR non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3.
5 bis. La sezione del DEFR di contenuto programmatorio regionale di cui al comma 2 è aggiornata nel corso dell'anno di riferimento, in particolare contestualmente all'approvazione delle leggi di variazione del bilancio. (10)

Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 1.

Art. 9
Contenuti della nota di aggiornamento al DEFR
1. Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale e con gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento del DEFR e la presenta al Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio. Il Consiglio regionale approva la nota di aggiornamento del DEFR con propria deliberazione, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale, nell’ambito della sessione unica di cui all'articolo 18, comma 5.
2. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti di cui all’articolo 8, comma 2, e, in particolare, procede all’individuazione degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento.
3. Costituiscono allegati alla nota di aggiornamento del DEFR:
a) l’aggiornamento annuale del programma di azione normativa del PRS e l'indicazione delle principali azioni normative per l'anno di riferimento;
b) l'esposizione dello stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 3, e dell’andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali;
c) l’eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).
SEZIONE IV
Altri strumenti della programmazione regionale
Art. 10
Programmazione regionale di settore
1. Gli indirizzi, gli obiettivi e contenuti minimi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento. (19)

Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4.

2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell’Unione europea prevedano specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica disciplina legislativa.
3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa l’analisi di genere, sono deliberati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale.
4. Salvo diversa previsione della normativa di riferimento, o nei casi di cui al comma 5, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso.
5. Il PRS nel definire gli indirizzi per le politiche di settore per la legislatura può fornire indicazioni per la proroga degli strumenti di cui al comma 2, qualora questi siano previsti da una normativa nazionale o dell’Unione europea e la stessa non preveda un termine di scadenza.
6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi regionali.
Art. 11
Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione
1. Al fine di definire la posizione della Regione all’avvio dell’elaborazione degli strumenti di programmazione per un nuovo ciclo delle politiche di coesione, il Presidente della Giunta regionale presenta una comunicazione al Consiglio regionale sulle ipotesi di priorità per il nuovo ciclo.
2. Il Consiglio regionale approva, in base alla comunicazione di cui al comma 1, specifici atti di indirizzo per la Giunta regionale.
Art. 12
Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea affidati alla gestione della Regione
1. Al fine di realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione nazionale e dell’Unione europea di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva, con proprio atto, documenti meramente attuativi necessari alla gestione operativa dei fondi, a carattere annuale o pluriennale, e li trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi nazionali e dell’Unione europea gestiti.
SEZIONE V
Strumenti di programmazione finanziaria
Art. 13
1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dall’Sito esternoarticolo 38 del d.lgs. 118/2011 , conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:
a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali;
b ) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale;
c) leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa;
d) leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito, disciplinando diversamente i relativi elementi costitutivi.
2. Le leggi di cui al comma 1, lettera a), stabiliscono direttamente l’ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura, e rinviano alla legge di bilancio la quantificazione dell’onere per gli esercizi successivi.
3. Le leggi di cui al comma 1, lettera b), determinano l’ammontare complessivo della spesa, da intendersi come limite massimo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.
4. Le leggi di cui al comma 1, lettera c), quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché l’onere a regime, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.
5. Le leggi di cui al comma 1, lettera d), quantificano gli effetti che, nei singoli esercizi ed a regime, saranno presuntivamente prodotti dalle relative disposizioni e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.
Art. 14
Mezzi di copertura finanziaria delle leggi regionali
1. Alla copertura finanziaria delle leggi regionali si provvede con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.
2. Costituiscono copertura mediante mezzi di bilancio, l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali o la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata di tali stanziamenti. I mezzi di copertura sono indicati:
a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;
b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.
3. Costituisce copertura mediante interventi normativi, la modifica della legislazione vigente in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese derivanti dalle preesistenti disposizioni che stabilivano direttamente la somma da stanziare ovvero che determinavano automatismi di spesa.
4. Per le leggi di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), la Giunta regionale assicura il monitoraggio dell’andamento degli oneri da esse recati rispetto alle previsioni ai fini dell’attivazione, nel caso di scostamenti, di misure correttive secondo i principi di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). (22)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30.

5. Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.
6. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l’onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura individuando le spese a carattere continuativo da ridurre nell’anno in cui l’onere si manifesta.
Art. 15
Fondi speciali
1. L’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali è allegato alla legge di bilancio.
2. L’elenco di cui al comma 1, è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione.
3. Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura. (7)

La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

4. È precluso l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente.
Art. 16
1. Nell’ambito della propria autonomia contabile, il Consiglio regionale può istituire nel proprio bilancio un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di sua esclusiva iniziativa di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell’esercizio finanziario e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento, distinto tra parte corrente e in conto capitale.
Art. 17
Relazione tecnico-finanziaria
1. Le proposte di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 55/2008. (23)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32.

2. La relazione tecnico-finanziaria:
a) esplicita le metodologie seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati;
b) fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;
c) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;
d) indica, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria ai sensi dell’articolo 9 bis della l.r. 55/2008 (26)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 64.

, i dati e gli elementi idonei a comprovare l’ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l’attuazione delle finalità perseguite.
3. In caso di proposte di legge e di emendamenti consiliari che comportano conseguenze finanziarie, il Presidente del Consiglio regionale richiede alla Giunta regionale una verifica sui contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie correlate. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di proposte di legge e, nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.
Art. 18
Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio (24)

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33.

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge collegata alla stabilità prevista dal d.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 dello stesso d.lgs. 118/2011, nonché le eventuali proposte di legge di accompagnamento alla manovra.
2. Per leggi di accompagnamento alla manovra si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi della complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessari per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale.
3. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale può presentare, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, un documento preliminare che integra il DEFR con riferimento alle leggi di accompagnamento di cui al comma 2. Il Consiglio regionale, entro il 10 ottobre, mediante l’approvazione di un atto di indirizzo, esprime la propria valutazione riguardo a tali leggi e, in tale contesto, può procedere ad una revisione della valutazione già espressa con riferimento alle leggi di accompagnamento indicate nel DEFR.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3, comporta per le proposte di legge di cui al comma 2, la perdita della caratteristica di accompagnamento alla manovra.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina lo svolgimento della sessione unica nella quale sono approvati, nell’ordine:
a) le eventuali proposte di legge di accompagnamento;
b) la proposta di legge di stabilità;
c) la proposta di legge collegata alla legge di stabilità;
d) la proposta di legge di bilancio.
6. L’esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto.
Art. 19
1. La Giunta regionale approva il bilancio finanziario gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli.
2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 118/2011 . I capitoli di entrata sono costruiti in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.
3. L’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa è effettuata in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Le variazioni del bilancio finanziario gestionale nonché i prelevamenti dai fondi di riserva e dai fondi speciali, sono disposte dalla Giunta regionale.
5. È fatta salva la competenza del dirigente competente in materia di bilancio in ordine all’istituzione delle tipologie di entrata con stanziamento a zero di cui all’Sito esternoarticolo 51, comma 6, lettera b), del d.lgs. 118/2011 , nonché alle variazioni relative alle partite di giro e alle operazioni per conto di terzi.
SEZIONE VI
Valutazione, monitoraggio e verifica
Art. 20
Valutazione degli strumenti di programmazione
1. I piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, contengono:
a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;
b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.
2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l’effettuazione dell’analisi e della valutazione di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della stessa l.r. 10/2010 è effettuata con le modalità da essa previste.
Art. 21
Nucleo unificato regionale di valutazione
1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.
2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all’articolo 13 della l.r. 10/2010 , in qualità di autorità competente per la VAS.
3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno.
4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
5. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti da essa dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
Art. 22
Monitoraggio
1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DEFR come integrato dalla nota di aggiornamento, sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini:
a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli atti di cui agli articoli 10 e 12;
b) contribuire ad alimentare il sistema di monitoraggio finalizzato all’elaborazione dei rapporti di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale
a) un rapporto generale di monitoraggio, con riferimento al ciclo di programmazione precedente, in occasione della presentazione del PRS;
b) un rapporto generale di monitoraggio, in occasione della presentazione del rendiconto della Regione;
c) un aggiornamento del rapporto generale di monitoraggio in occasione della presentazione della nota di aggiornamento del DEFR.
3. Il rapporto di monitoraggio presenta lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, con l’indicazione delle principali realizzazioni e delle risorse previste ed utilizzate.
4. In relazione agli esiti del monitoraggio, il Consiglio regionale può attivare specifiche analisi di valutazione delle politiche regionali.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.