Menù di navigazione

Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 9
Contenuti della nota di aggiornamento al DEFR
1. Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale e con gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento del DEFR e la presenta al Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio. Il Consiglio regionale approva la nota di aggiornamento del DEFR con propria deliberazione, secondo le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio regionale, nell’ambito della sessione unica di cui all'articolo 18, comma 5.
2. La nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti di cui all’articolo 8, comma 2, e, in particolare, procede all’individuazione degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento.
3. Costituiscono allegati alla nota di aggiornamento del DEFR:
a) l’aggiornamento annuale del programma di azione normativa del PRS e l'indicazione delle principali azioni normative per l'anno di riferimento;
b) l'esposizione dello stato di attuazione delle politiche regionali di intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 3, e dell’andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali;
c) l’eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.