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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 32
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
b) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 76 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”);
c) comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
d) articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
e) articolo 105 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
f) articolo 135 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
g) legge regionale 22 maggio 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana”);
h) articolo 147 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012);
i) articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
l) legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale);
m) articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013).
2. A far data dall'approvazione del nuovo PRS, sono abrogate le disposizioni di leggi regionali che disciplinano piani o programmi regionali non previsti dal PRS medesimo ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.