Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015
INDICE
PREAMBOLO
Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.
La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’articolo 18 nella parte in cui non prevede che comunque la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate siano presentate non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato.
La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.
La Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.
Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.