SEZIONE IV
Altri strumenti della programmazione regionale
Art. 10
Programmazione regionale di settore
2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei casi in cui la normativa nazionale o dell’Unione europea prevedano specifici strumenti di programmazione regionale, le strategie di intervento individuate dal PRS sono attuate anche tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio regionale. I piani e programmi regionali previsti dal PRS richiedono una specifica disciplina legislativa.
3. I relativi modelli analitici e i procedimenti per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, compresa l’analisi di genere, sono deliberati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale.
4. Salvo diversa previsione della normativa di riferimento, o nei casi di cui al comma 5, gli atti di cui al comma 2 rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso.
5. Il PRS nel definire gli indirizzi per le politiche di settore per la legislatura può fornire indicazioni per la proroga degli strumenti di cui al comma 2, qualora questi siano previsti da una normativa nazionale o dell’Unione europea e la stessa non preveda un termine di scadenza.
6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi regionali.
Art. 11
Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione
1. Al fine di definire la posizione della Regione all’avvio dell’elaborazione degli strumenti di programmazione per un nuovo ciclo delle politiche di coesione, il Presidente della Giunta regionale presenta una comunicazione al Consiglio regionale sulle ipotesi di priorità per il nuovo ciclo.
2. Il Consiglio regionale approva, in base alla comunicazione di cui al comma 1, specifici atti di indirizzo per la Giunta regionale.
Art. 12
Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea affidati alla gestione della Regione
1. Al fine di realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione nazionale e dell’Unione europea di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva, con proprio atto, documenti meramente attuativi necessari alla gestione operativa dei fondi, a carattere annuale o pluriennale, e li trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi nazionali e dell’Unione europea gestiti.