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Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 . (1)

v. BU 16 gennaio 2015, n. 2, Errata Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 14 gennaio 2015

Art. 29
Disposizioni transitorie
1. Gli strumenti di programmazione settoriale o intersettoriale approvati dal Consiglio regionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge, rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.
1 ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'articolo 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016 – 2020, o per ulteriori adeguamenti derivanti da mutamenti del quadro normativo nazionale, (15)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 19.

si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento. (13)

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75, art. 4.

2. I procedimenti di elaborazione di piani e programmi, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le norme vigenti al momento del loro avvio. I relativi piani e programmi rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5.
3. L’atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno 2015 è costituito dal documento annuale di programmazione (DAP) di cui all’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale). Nel corso dell’anno 2015, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può approvare aggiornamenti al DAP 2015.
4. Ai fini del passaggio all’ordinamento contabile armonizzato si applicano, per l'esercizio 2015, le disposizioni di cui a all’articolo 11, comma 12, e all’Sito esternoarticolo 51, comma 10, del Sito esternod.lgs. 118/2011 .

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 39; ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 31 .

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Articolo prima inserito con l.r. 14 settembre 2015, n. 66 , art. 1, poi abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 33.

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'articolo 23.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 184 del 21 giugno 2016 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 75 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 48, art. 4 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 33 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.