Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);


Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”);


Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione);


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 9 dicembre 2014;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il titolo I (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”):


1. Negli ultimi anni le politiche regionali hanno dovuto subire dei repentini adeguamenti al mutato contesto politico economico e sociale. Ciò rende necessario, al fine di fornire risposte efficaci ai bisogni della collettività, apportare alla struttura organizzativa della Giunta regionale modifiche atte a rispondere in modo più rapido e coordinato agli indirizzi politici;


2. Il nuovo modello organizzativo prevede la trasformazione dell'attuale Direzione generale della Presidenza, struttura di supporto tecnico e amministrativo all'esercizio delle funzioni del Presidente, nella Direzione generale della Giunta regionale, alla quale sono attribuite funzioni di impulso e coordinamento generale fortemente potenziate rispetto all'assetto attuale, nonché funzioni di presidio del corretto funzionamento dell'intera macchina amministrativa;


3. Coerentemente con il nuovo modello organizzativo proposto, vengono ridefinite le strutture dirigenziali, collocando in posizione gerarchicamente subordinata alla Direzione generale della Giunta macrostrutture denominate direzioni, con competenze per materia o di carattere trasversale, e prevedendo l'istituzionalizzazione di alcuni ambiti dell'organizzazione regionale dedicati alla gestione di progetti strategici la cui durata è limitata nel tempo;


4. Il modello proposto, al fine di garantire maggiore efficienza dei rapporti tra le strutture dirigenziali, ridefinisce i ruoli dei direttori e dei responsabili di settore, riconducendo gli ambiti di competenza dei primi alle funzioni di indirizzo e di coordinamento e dei secondi a quelle tipicamente gestionali, in stretto raccordo con le direttive impartite dagli organi di governo e dal Direttore generale. Conseguentemente, il modello prevede il superamento delle aree di coordinamento;


5. Si adegua la normativa regionale alle sopravvenute norme statali in materia di assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, comandi e trasferimenti di dirigenti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di prevenzione della corruzione e trasparenza per ciò che concerne l'attività extraimpiego dei dipendenti;


6. Si dettano disposizioni di prima applicazione necessarie per l'adeguamento dell'attuale assetto della struttura organizzativa della Giunta regionale alle modifiche connesse all'introduzione del nuovo modello organizzativo e si introducono altresì disposizioni relative alla decorrenza degli effetti delle norme modificate;


7. Si dettano, altresì, le disposizioni per l’adeguamento delle attuali strutture di supporto ai gruppi consiliari ed agli altri organismi politici del Consiglio regionale al fine di razionalizzare la composizione di tali strutture ed assicurare il rispetto dei limiti di spesa disposti dalla normativa nazionale e regionale per il personale delle strutture stesse.


Per quanto concerne il titolo II (Modifiche alle leggi regionali 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 e 77/2012):


8. Si adegua la disciplina regionale in materia di incentivi di progettazione alle novità in materia introdotte dal Sito esternodecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114 ;


9. Al fine di migliorare l'efficienza della struttura, è introdotta la possibilità per il Presidente della Giunta, nei soli casi di impedimento dell'assessore competente o del dirigente competente, di delegare un funzionario a partecipare all'assemblea dei soci delle società partecipate dalla Regione;


10. Al fine di valorizzare l'istituto della delega di funzioni dirigenziali e di garantire maggiore flessibilità organizzativa è modificata la l.r. 40/2009 prevedendo la possibilità, per il dirigente, di delegare, in taluni casi, la partecipazione a conferenze di servizio a un funzionario assegnato alla propria struttura;


11. Sono modificate le disposizioni relative al personale operante presso l'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles al fine di rendere omogeneo il relativo trattamento economico rispetto a quello riconosciuto al restante personale regionale e contestualmente uniformare l'indennità di servizio all'estero di tutto il personale dell'Ufficio.


Per quanto concerne il titolo III (Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 e 80/2012):


12. Al fine di rendere omogenea la disciplina della figura del direttore degli enti e agenzie dipendenti della Regione, sono modificate le relative disposizioni delle leggi istitutive degli enti stessi, con particolare riferimento alla durata dell'incarico, alla disciplina del rapporto di lavoro, al trattamento economico e previdenziale, nonché ai casi di revoca dell'incarico. È modificato inoltre l’articolo 4 della l.r. 23/2012 in quanto, a differenza degli organi amministrativi di vertice degli altri enti dipendenti, al Segretario generale dell’Autorità portuale non sono attribuite funzioni di indirizzo politico, che risultano di competenza dei Comitati portuali;


Approva la presente legge:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.