Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

TITOLO III
- Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 30/2009, 39/2009, 23/2012 e 80/2012
CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)
Art. 62
1. Dopo il comma 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET) è aggiunto il seguente:
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge agli organi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
”.
Art. 63
- Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 59/1996
1. L'articolo 9 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Direttore
1. Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.
2. L'incarico di Direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto nonché di adeguata esperienza manageriale.
3. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
6. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico
del bilancio dell’IRPET.
7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’IRPET, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’IRPET, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
8. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’IRPET il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’IRPET provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.
10. Il Direttore attribuisce ad un dirigente dell'Istituto il compito di sostituirlo in caso di sua temporanea assenza.
11. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'
articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008
, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.
”.
Art. 64
- Introduzione dell'articolo 9 bis nella l.r. 59/1996
1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Attribuzioni del Direttore
1. Il Direttore rappresenta legalmente l’Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.
2. Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'Istituto. A tal fine il Direttore:
a) propone il programma pluriennale e annuale al Comitato di indirizzo e controllo;
b) elabora la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti dell'Istituto;
e) approva la dotazione organica, dispone l'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;
f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;
g) dispone l’affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.
”.
Art. 65
1. La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente: “
Gettone di presenza
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 59/1996 è abrogato.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”)
Art. 66
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “
ARTEA
”) è abrogata.
Art. 67
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 60/1999 è aggiunto il seguente:
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
”.
Art. 68
- Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 60/1999
1. L'articolo 9 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Direttore
1. Il Direttore dell'ARTEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni.
2. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
5. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito sono a carico del bilancio dell'ARTEA.
6. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’ARTEA, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARTEA, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’ARTEA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione
figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’ARTEA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
9. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15,
comma 4,
della l.r. 5/2008
, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
”.
CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”)
Art. 69
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”) è aggiunto il seguente:
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
”.
Art. 70
- Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 6/2000
1. L'articolo 5 della l.r. 6/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Il Direttore
1. Il Direttore è individuato d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale, l’Unioncamere Toscana, l’ICE e l’ENIT, tramite avviso pubblico predisposto dalla Giunta regionale pubblicato su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno almeno a carattere economico e finanziario, e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all’Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. La nomina è effettuata dal Presidente della Giunta regionale a seguito del conseguimento dell’intesa di cui al comma 1. Ove l’intesa non si realizzi entro novanta giorni dall’avvio della relativa procedura, il Presidente della Giunta regionale provvede in autonomia.
3. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
4. Il trattamento economico del Direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
6. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico
del bilancio dell’APET.
7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un Ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’APET comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’APET, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
8. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad APET il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, APET provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.
10. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'
articolo 15, comma 4 della l.r. 5/2008
, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma di promozione economica per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
”.
Art. 71
1. Prima del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 6/2000 è inserito il seguente:
01. Il Direttore rappresenta legalmente l’APET ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli indirizzi della Regione.
”.
CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)
Art. 72
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale “ARPAT”) è aggiunto il seguente:
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
”.
Art. 73
- Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 30/2009
1. L'articolo 22 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 22 - Direttore generale
1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’ ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'incarico di direttore generale ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore generale è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARPAT.
6. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’ ARPAT comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARPAT, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente ad ARPAT il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ARPAT provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
”.
Art. 74
- Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 30/2009
1. L'articolo 24 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Cessazione dall'incarico di direttore generale
1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall’
articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008
, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito ai sensi dell’articolo 23, fino alla nomina del successore, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
”.
Art. 75
1. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 90 per cento del
trattamento del direttore generale.
”.
2. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 30/2009 le parole: “
articolo 22, comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 22, commi da 5 a 8
”.
Art. 76
CAPO V
- Modifiche alla 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA)
Art. 77
- Sostituzione dell'articolo 11 della 39/2009
1. L'articolo 11 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA) è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Amministratore unico
1. L'amministratore unico è nominato dal Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti pubblici di ricerca consorziati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale
almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L'incarico di amministratore unico ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro dell'amministratore unico è regolato da contratto di diritto privato.
5. L'incarico di amministratore unico ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio del LAMMA.
6. Nel caso in cui l’incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dal LAMMA comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto al LAMMA che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al LAMMA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il LAMMA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
9. Il contratto dell’amministratore unico può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'
articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008
, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili
alla responsabilità dello stesso amministratore.
10. L'amministratore unico:
a) rappresenta legalmente il LAMMA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, fatte salve le eventuali limitazioni previste nello statuto;
b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico in conformità agli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 16;
c) predispone il bilancio di esercizio;
d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e ne assicura l’attuazione;
e) informa annualmente la Giunta regionale sull'attività del consorzio, tramite apposita relazione.
”.
CAPO VI
- Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 )
Art. 78
- Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2012
1. L'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Organi e commissione consultiva dell’Autorità
1. Sono organi dell’Autorità:
a) un comitato portuale per ciascun porto di cui all’articolo 1, comma 2;
b) il collegio dei revisori dei conti.
2. Per ciascun porto è istituita la commissione consultiva di cui all’articolo 12.
”.
Art. 79
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 23/2012
1. L'articolo 7 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Segretario generale dell'Autorità
1. Il segretario generale dell’Autorità è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline attinenti alle competenze dell’Autorità portuale, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima Autorità.
2. L'incarico di segretario generale ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato con contratto di diritto privato.
4. L’incarico del segretario generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché ai fini dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’Autorità
5. Il trattamento economico del segretario generale è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
”.
Art. 80
- Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 23/2012
1. L'articolo 8 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Cessazione dall'incarico di segretario generale
1. Il contratto del segretario generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'
articolo 15, comma 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale;
c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal comitato portuale, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale.
”.
Art. 81
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
5 bis. Al collegio si applicano le disposizioni della
l.r. 5/2008
.
”.
CAPO VII
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 )
Art. 82
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) è aggiunto il seguente:
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
”.
Art. 83
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 80/2012
1. L'articolo 7 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Direttore
1. Il direttore dell’Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica e gestionale nelle materie di competenza dell’Ente.
2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’Ente.
6. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Ente Terre regionali toscane, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Ente stesso, che procede al recupero della quota a
carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Ente il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Ente provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
9. Il contratto del direttore dell’Ente può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'
articolo 15, comma 4 della l.r. 5/2008
, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
”.
CAPO VIII
- Disposizioni finali
Art. 84
- Disposizioni finali
1. I rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo contratto.
Art. 85
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 40 a 52 entrano in vigore dalla data della seduta di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura regionale, ad eccezione dell’articolo 41, comma 5, che inserisce il comma 4 ter dell’articolo 49 nella legge regionale 1/2009 . (1)

v. BU 23 gennaio 2015, n. 4, parte prima, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.