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Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 35
- Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri
1. Per l'anno 2015 e comunque (42)

Parole inserite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 4.

fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale su gomma ai sensi dell’articolo 84 della l.r. 65/2010 , le risorse regionali e statali a copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotranvieri per il periodo dal 2002 al 2007 sono erogate, per un importo massimo su base annua pari ad euro 31.837.076,00, con cadenza trimestrale:
a) alle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della l.r. 42/1998 ;
b) alle aziende che svolgono i servizi di cui alla lettera a) in regime di subaffidamento, ai sensi dell’articolo 17 della medesima l.r. 42/1998 ;
c) alle aziende che gestiscono infrastrutture funzionali allo svolgimento dei servizi di cui alla lettera a);
d) alle aziende che svolgono attività funzionali ai servizi di trasporto pubblico locale, purché appartenenti allo stesso gruppo societario delle aziende di cui alla lettera a).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate limitatamente al personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale soggetti ad obbligo di servizio pubblico. Sono escluse da detta erogazione le aziende di trasporto che svolgono esclusivamente servizi autorizzati e altri servizi non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
3. L'assegnazione delle risorse alle aziende è commisurata al numero medio degli addetti per l'anno di riferimento ed al parametro di inquadramento medio del personale aziendale e definita sulla base della documentazione fornita dalle aziende di cui al comma 1.
4. Le risorse sono erogate, con atto del dirigente competente, nei limiti nell’importo massimo di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le risorse, già assegnate o in corso di assegnazione per le medesime finalità e relative agli anni 2013 e 2014, sono erogate con gli stessi criteri e modalità di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
6. All'onere della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
6 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi, non oltre il termine di cui al comma 1, si fa fronte con legge di bilancio. (43)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 4.


Note del Redattore:

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Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

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Note soppresse

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Note soppresse .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.