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Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO IV
- Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture
Art. 25
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:
1 bis. Gli enti competenti possono, su richiesta delle aziende esercenti, prevedere l’obbligatorietà della vidimazione all’ingresso del veicolo anche degli abbonamenti. Di tale obbligo è data idonea informazione ai passeggeri ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b).
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:
3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa extraurbana, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 , dopo le parola: “
di cui
” sono inserite le seguenti: “
al comma 1 bis e
”.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
4 bis. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio provvedono, al momento dell’accertamento della violazione, al pagamento della tariffa relativa al servizio usufruito, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al comma 3. Qualora tale pagamento non venga effettuato, l’utente, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area
urbanizzata.
”.
5. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
4 ter. L’autista può richiedere all’utente l’esibizione del titolo di viaggio al momento della salita a bordo. Ove l’utente risulti sprovvisto del titolo e non provveda all’acquisto del medesimo è invitato a scendere dal mezzo.
”.
6. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 la parola: “
cinque
” è sostituita dalla parola: “
quindici
” e le parole: “
non sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria
” sono sostituite con le parole: “
sono soggetti alle sanzioni di cui al comma 4
”.
7. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
6 bis. Per le attività di accertamento e contestazione di cui al comma 6 le aziende di trasporto possono altresì avvalersi, a proprie spese, di personale non dipendente munito di qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 31 luglio 2005, n. 155
). Tale personale è dotato di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda, che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti attribuiti. I nominativi dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.
”.
8. Il comma 8 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:
8. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei quindici giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'
articolo 8 della l.r. 81/ 2000
.
9. Al comma 10 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “
A tal fine, all'azienda di trasporto pubblica o privata è consentito l'accesso telematico per la consultazione, limitatamente ai soggetti interessati, delle banche dati anagrafiche della Regione Toscana.
”.
Art. 26
1. Al comma 2 dell’articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) le parole: “
2014, 2015 e 2016, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi
” sono sostituite dalle seguenti: “
2014 e 2015, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti per la loro progettazione definitiva ed esecutiva e successivi accordi di programma per la realizzazione degli stessi
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte:
a) per euro 300.000,00 per l'anno 2014, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) per euro 29.500.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e
sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 27
1. Al comma 2 bis dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 , le parole: “
, cui si fa fronte per euro
5.000.000,00 per l'anno 2015 e per euro 10.000.000,00 per l'anno 2016,
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2015
”.
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari ad euro 15.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 77/2013 le parole: “
, fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2015 e fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
e fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per il 2015
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è destinata la spesa:
a) di euro 650.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) di euro 3.500.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 29
1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della l.r. 77/2013 , le parole: “
47.800,00 per il 2014, euro 700.000,00 per il 2015 ed euro 700.000,00 per il 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.447.800,00 per il 2015
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 33 bis della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 30
1. Al comma 1 dell'articolo 33 quater della l.r. 77/2013 , le parole: “
500.000,00 per il
2015 ed euro 8.500.000,00 per il 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
9.000.000,00 per il 2015
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 33 quater della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 9.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 31
- Abrogazione dell'articolo 34 della l.r. 77/2013
Art. 32
- Finanziamento straordinario per un parcheggio scambiatore a Pistoia
1. Al fine di realizzare un parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria di Pistoia, finalizzato a favorire l'adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell’area urbana di Pistoia, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo massimo di euro 3.400.000,00 per l’anno 2015 subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo con il Comune di Pistoia.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.400.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 33
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca
Abrogato
Art. 34
Abrogato
Art. 34 bis
1. Nel quadro delle iniziative regionali finalizzate alla reindustrializzazione ed al rilancio produttivo della città di Livorno e dell'area costiera, la Giunta regionale è autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente per l'importo di 5.000.000,00 di euro, alla realizzazione, tramite l'acquisizione e la riconversione di aree produttive dismesse, di un polo tecnologico e incubatore di imprese.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 5.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 3.100.000,00 per l’anno 2016, per euro 733.000,00 per l'anno 2017 e per euro 1.167.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, 2017 e 2018. (34)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 12.

Art. 35
- Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri
1. Per l'anno 2015 e comunque (42)

Parole inserite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 4.

fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale su gomma ai sensi dell’articolo 84 della l.r. 65/2010 , le risorse regionali e statali a copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotranvieri per il periodo dal 2002 al 2007 sono erogate, per un importo massimo su base annua pari ad euro 31.837.076,00, con cadenza trimestrale:
a) alle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della l.r. 42/1998 ;
b) alle aziende che svolgono i servizi di cui alla lettera a) in regime di subaffidamento, ai sensi dell’articolo 17 della medesima l.r. 42/1998 ;
c) alle aziende che gestiscono infrastrutture funzionali allo svolgimento dei servizi di cui alla lettera a);
d) alle aziende che svolgono attività funzionali ai servizi di trasporto pubblico locale, purché appartenenti allo stesso gruppo societario delle aziende di cui alla lettera a).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate limitatamente al personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale soggetti ad obbligo di servizio pubblico. Sono escluse da detta erogazione le aziende di trasporto che svolgono esclusivamente servizi autorizzati e altri servizi non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
3. L'assegnazione delle risorse alle aziende è commisurata al numero medio degli addetti per l'anno di riferimento ed al parametro di inquadramento medio del personale aziendale e definita sulla base della documentazione fornita dalle aziende di cui al comma 1.
4. Le risorse sono erogate, con atto del dirigente competente, nei limiti nell’importo massimo di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le risorse, già assegnate o in corso di assegnazione per le medesime finalità e relative agli anni 2013 e 2014, sono erogate con gli stessi criteri e modalità di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
6. All'onere della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
6 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi, non oltre il termine di cui al comma 1, si fa fronte con legge di bilancio. (43)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 4.

Art. 36
- Progettazione viabilità locali definite nel DAP
1. Per la progettazione degli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzione anche di integrazione con la viabilità di interesse regionale come definiti dal Documento annuale di programmazione (DAP) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2015, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici e privati interessati.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
Art. 37
- Interventi straordinari per la viabilità locale
2. Per gli interventi sul sistema della viabilità nel Comune di Zeri la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Zeri che ne individua le priorità, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2015.
4. Per migliorare il sistema della mobilità verso i siti scolastici comunali nel Comune di Poppi, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Poppi, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 300.000,00 per il 2015.
5. Per ripristinare le condizioni di percorribilità in sicurezza della viabilità di collegamento con la viabilità regionale, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, nei Comuni di Capolona e Talla, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti interessati, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 100.000,00 per il 2015.
6. Al fine di migliorare la mobilità pedonale e mettere in sicurezza il tratto della SP 327 in Località Vado nel Comune di Monte San Savino, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Monte San Savino, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 90.000,00 per il 2015.
7. Per completare l'adeguamento della viabilità tangenziale alla città di Prato, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Prato contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune medesimo.
8. Per la costruzione nel Comune di Grosseto di un ponte sul fiume Ombrone funzionale al completamento dell’itinerario ciclabile tirrenico ed al collegamento ciclopedonale ed equestre tra il Parco della Maremma e la viabilità locale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Grosseto contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune medesimo e con gli altri enti interessati.
9. All'onere di spesa di cui ai commi da 1 a 8 bis, pari a complessivi euro 4.760.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. (7)

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 24.


Note del Redattore:

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Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

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Note soppresse

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Note soppresse .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.