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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117, comma terzo, e 122, comma primo, della Costituzione;


Visti gli articoli 6, comma 1, e 31, comma 1, dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”) ed in particolare l’articolo 1, comma 398 e seguenti;


Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);


Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014;


Considerato quanto segue:


1. È necessario, in conseguenza dell’entrata in vigore della l.r. 51/2014 , modificare la l.r. 74/2004 per quanto attiene al titolo e alle disposizioni su procedimento elettorale e relative spese;


2. La Sito esternol. 147/2013 ha operato una serie di interventi per limitare i rimborsi dello Stato ai comuni per le consultazioni elettorali;


3. L’intervento normativo dello Stato si articola sostanzialmente in due momenti: previsione di un tetto di spesa di carattere generale e riduzione delle voci che generano spesa, anche mediante modifiche di varie leggi;


4. È opportuno adeguarsi a quanto stabilito dalla legge dello Stato, sia per conseguire risparmi di spesa, sia per evitare rimborsi regionali incongrui rispetto a quanto prevede la legge dello Stato stessa per le elezioni gestite dal Ministero dell’Interno, con particolare riferimento all'ipotesi di elezioni regionali per quelle regioni che non hanno ancora una propria normativa elettorale;


5. L’articolo 13 della l.r. 74/2004 , per quanto riguarda i rimborsi elettorali ai comuni, prevede che una delibera della Giunta regionale stabilisca la loro entità in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale;


6. Nel contempo è altresì necessario adeguare il riferimento che il medesimo articolo 13 della l.r. 74/2004 opera alle elezioni della Camera dei deputati per determinare il compenso dei membri delle sezioni elettorali, sostituendolo con quello relativo alle elezioni nei comuni con più di 15mila abitanti, fatto che consente di coprire anche l’eventualità del ballottaggio;


Approva la presente legge:


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.