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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 9
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale di cui al comma 5 dell’articolo 6:
a) effettua i sorteggi previsti dall'
articolo 13, comma 5, della l.r. 51/2014
al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione dei rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale all'interno del rettangolo più ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 3, commi 4 e
5, appositamente convocati;
b) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della circoscrizione che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la
stampa delle schede; i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a).
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.