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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 74/2004
1. L’articolo 5 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:
1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15, comma 1, della l. 55/1990
, ovvero
Sito esternodel capo III del d.lgs. 235/2012
, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 3, comma 3, lettera b);
2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;
3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 8, commi 5 e 6,
della l.r. 51/2014
; in caso negativo le esclude dalla consultazione elettorale;
d) verifica se le liste comprendano un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il minimo previsto dall'
articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014
ed esclude le liste non conformi;
e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'articolo 8, commi 5 e 6,
della l.r. 51/2014
; se tali condizioni risultano rispettate la lista viene ammessa, altrimenti viene esclusa dalla consultazione elettorale;
f) verifica se i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'
articolo 10, comma 3, della l.r. 51/2014
; in caso affermativo, fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali o circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui all'articolo 8, commi 5, 6, 8 e 9, della
l.r. 51/2014
.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo
per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione,
mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.
5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.
6. L'ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'ufficio centrale regionale non appena:
a) sia scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ai sensi del comma 2 se non ne sono stati presentati;
b) abbia deciso ai sensi del comma 3 quando non sia presentato reclamo di cui al comma 4;
c) abbia ricevuto la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale nel caso di reclamo ai sensi del comma 4.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.