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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 74/2004
1. L’articolo 3 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Presentazione delle liste circoscrizionali
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali, ai sensi dell'
articolo 8, comma 3, della l.r. 51/2014
, sono presentate all'ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11
della l.r. 51/2014
.
3. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e dal
Sito esternocapo III del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
);
c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
c bis) in entrambi i casi di cui all’
articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014
, la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. Nell’ipotesi di partito o movimento che sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della
l.r. 51/2014
, l’attestazione di cui al periodo che precede deve essere fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata ovvero al singolo componente del gruppo misto.
4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.