Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79
Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014
Art. 2
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 74/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
“
1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta regionale.
”.2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
“
2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale sulla base dell'
articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.