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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
(Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta regionale.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale sulla base dell'
articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014
.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.