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Legge regionale 16 dicembre 2014, n. 79

Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014 . Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 19 dicembre 2014

Art. 15
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste, come definito ai sensi dell'
articolo 9, comma 1, della l.r. 51/2014
, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,2 euro moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni nelle quali si sono presentati.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.