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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

TITOLO VI
Disciplina dell’attività edilizia
CAPO I
Contenuti e finalità
Art. 131
Contenuti e finalità
1. Ferma restando la disciplina statale in materia penale e tributaria, (126)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 52.

il presente titolo:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, e definisce i procedimenti per ottenere il permesso stesso;
b) individua le opere e gli interventi sottoposti a SCIA e disciplina i relativi adempimenti amministrativi;
c) individua gli interventi che costituiscono attività edilizia libera;
d) individua opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia;
e) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette a rischio sismico.
2. Il presente titolo è finalizzato all’applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al soddisfacimento dei bisogni sociali ed al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
CAPO II
Disciplina degli atti
Art. 132
Competenze del SUE e del SUAP
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia residenziale e le relative funzioni di controllo competono allo sportello unico per l’edilizia (SUE).
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 160/2010 , la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva compete allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
3. Le disposizioni procedurali di cui al presente capo, si applicano al SUE e al SUAP, di seguito denominati “sportello unico”, nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 133
Tipologia degli atti
1. Sono soggette a permesso di costruire rilasciato tramite(127)

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53.

sportello unico, secondo il procedimento di cui all’articolo 142, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all’articolo 134, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter. (226)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 10., poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12.

.
2. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, del regolamento edilizio e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Il rilascio del permesso è in ogni caso subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune della realizzazione delle stesse nel successivo triennio, oppure all’impegno dei privati di procedere all’esecuzione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto del permesso. E' altresì subordinato alla verifica della legittimità dello stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento.
3. Nel permesso di costruire sono indicati i termini d’inizio e d’ultimazione dei lavori. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 bis, (545)

Parole inserite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 11.

il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano intervenuti a ritardare l’inizio dei lavori. II termine di ultimazione di cui all'articolo 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine, il permesso decade per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla sua scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.(128)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53.

La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per cause di forza maggiore non imputabili alla volontà dell'interessato. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori,(129)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53.

oppure quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.
3 bis. Per gli interventi realizzati in base ad un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. (546)

Comma inserito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 11.

4. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei permessi di costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano completati entro il termine di tre anni dalla data di ricevimento della comunicazione d’inizio lavori da parte dello sportello unico.
5. Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e l’applicazione delle sanzioni previste nel titolo VII.
6. Sono subordinati a SCIA le opere e gli interventi di cui all’articolo 135, in conformità con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e nel rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 145.
7. La SCIA presentata per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter,(477)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12.

e all’articolo 135, dà conto della preventiva verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile oggetto dell'intervento.(227)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 10.

7 bis. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell’unità immobiliare o dell’immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata sulla base della documentazione di cui all’articolo 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all’epoca vigenti.(478)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12.

7 ter. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti la verifica della legittimità dello stato di fatto dell’immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata unicamente in relazione alla volumetria complessiva o alla superficie totale dello stesso ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e, in ogni caso, qualora l’edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali di cui all’articolo 197.(479)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12.

Art. 134
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA(228)

Parole aggiunte con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136;
b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettera e bis);(130)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54, poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

b ter) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettere a) e b); (229)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
d) la realizzazione d’infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003(228)

Parole aggiunte con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

;
e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; (373)

Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29.

f) la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente;
h) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva, definiti nell’articolo 135 bis, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; (480)

Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12.

i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli costituenti interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi dell’articolo 135 bis, comma 3, lettera d); (481)

Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12.

l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui all’articolo 135 bis, comma 3 (547)

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12.

. Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.
m) le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, (132)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54.

comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato(231)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

.
2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA, oltre alle fattispecie di cui all’articolo 23, comma 01 del d.p.r. 380/2001, i manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a) e(336)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72.

(232)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

gli interventi di cui al comma 1, lettera g) (547)

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12.

, ove non ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.(375)

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30.

2 bis. Possono altresì essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui al comma 1, lettera e bis). (376)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

2 ter. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA i manufatti di cui all’articolo 78, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84. (376)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

2 quater. Nei casi di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall’articolo 145, ferme restando le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001. (483)

Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

3. Per le opere pubbliche dei comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dal d.lgs. 50/2016(231)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

, ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
4. Sono soggette a permesso di costruire le varianti in corso d’opera diverse da quelle di cui all’articolo 135, comma 3, e articolo 143.
Art. 135
Opere ed interventi soggetti a SCIA
2. Sono soggetti a SCIA:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie (377)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31.

esistenti oppure deroga agli indici di edificabilità (378)

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31.

, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma 1, lettera b);
b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), detti interventi possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso, purché non implicanti incremento del carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l’agibilità dell’unità immobiliare, oppure per l’accesso alla stessa, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice; (379)

Nota abrogata.

(484)

Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14.

c) fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), e comma 2 bis e dall'articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio; (380)

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31.

d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis) e comma 2 bis), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva, definiti nell’articolo 135 bis, nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; (548)

Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13.

e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di una volumetria aggiuntiva (381) non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale; (234)

Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ricadenti all'esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; (382)

Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12, ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

e ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione; (235)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

h) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994 , negli appostamenti fissi per l’attività venatoria autorizzati(134)

Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 55.

ai sensi della medesima legge regionale;
i) le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 143, sono altresì realizzabili mediante SCIA, previa sospensione dei lavori, le varianti in corso d’opera ai permessi di costruire aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 2(237)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
3 bis. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, soggetta a SCIA, è disciplinata dall’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). (238)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

4. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità ed in particolare qualora:
a) l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del Codice;
b) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
c) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 143 del Codice, alle prescrizioni oppure alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla Sito esternoparte III, titolo II del d.lgs. 152/2006 .
5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed (549)

Parola inserita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13.

e) (550)

Parole soppresse con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13.

. In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 200. (239)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

Art. 135 bis
Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva (551)

Articolo aggiunto con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 14.

1. Ai fini della presente legge, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 si distinguono in interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva.
2. Sono interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, gli interventi edilizi rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistono in:
a) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o su immobili situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del Codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all’esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico;
b) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o su immobili situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e dell’articolo 142 del Codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all’esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell’articolo 123;
c) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice, diversi da quelli situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e dell’articolo 142 del Codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva;
d) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice, diversi da quelli situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d), e dell’articolo 142 del Codice, o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all’interno delle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva.
Art. 136
Attività edilizia libera
1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) fermo restando quanto previsto all’articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
b bis) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 98; (383)

Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 32.

b ter) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e totalmente trasparenti, come definite dall’articolo 6, comma 1, lettera b-bis), del d.p.r. 380/2001, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento di cui all’articolo 216; (552)

Lettera inserita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 15.

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
d bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di cinquanta metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino. Per i terreni coltivati inferiori a un ettaro il volume massimo delle vasche di raccolta è pari a cinquanta metri cubi; (552)

Lettera inserita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 15.

e) l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e bis) l’installazione, anche in via continuativa, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, e loro pertinenze e accessori, purché si tratti di manufatti che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalla normativa regionale di settore; (486)

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15.

f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;
g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (240)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato allo sportello unico, comprensiva dell’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari senza mutamento della destinazione d’uso originaria (553)

Parole inserite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 15.

, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio e non comportino modifiche ai prospetti;(487)

Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15.

a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio (241)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso. (384)

Parole inserite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 32.

a ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale; (241)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

a quater) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina di cui all’articolo 98; (385)

Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 32.

c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti; (488)

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15.

c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti (489)

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15.

, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo; (10)

Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2, poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10.

f) i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche;
f bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere; (241)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

f ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso; (241)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

f quater) fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio. (241)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

3. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dall’articolo 17 della l.r. 39/2005.(240)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), a bis), a ter) a quater) (447)

Parole inserite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 74.

, f bis), f ter) ed f quater),(243)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

l'interessato trasmette allo sportello unico l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.(11)

Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2.

(386)

Parole aggiunte con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 32.

(448)

Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 74.

4.1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), d bis) ed e), si applicano anche alle attività agricole amatoriali. (554)

Comma inserito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 15.

4 bis. Nel caso in cui in corso d’opera siano apportate modifiche al progetto allegato alla comunicazione di inizio lavori asseverata, è facoltà dell’interessato depositare allo sportello unico, ad ultimazione dei lavori, l’elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato con i contenuti di cui al comma 4, ferma restando l’acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini della realizzazione di tali interventi, ivi compresi quelli previsti dal Codice (524)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 72.

. (490)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15.

5. Riguardo agli interventi di cui al comma 4, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla documentazione per la variazione catastale, ove prescritta, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti uffici dell’agenzia delle entrate. (240)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

6. La mancata comunicazione dell’inizio lavori, di cui al comma 2, oppure la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro(12)

Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2.

. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
7. Agli interventi di cui al comma 2, lettera a),(243)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

eseguiti in corso d’opera, in variante ai permessi di costruire o alle SCIA, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 143 e all’articolo 211.
8. La comunicazione relativa agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e a bis) (244)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

, è subordinata alla corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.(11)

Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2.

9. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alle lettere c), c bis) ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di cui al comma 2, detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune può disporre l’effettuazione di controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione.(240)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

Art. 137
Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia
1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare:
a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali:
1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto;
3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili;
4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati;
6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo;
7) le recinzioni realizzate in rete con sostegni(139)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57.

semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo;
8) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili.
b) le installazioni temporanee o stagionali, quali:
1) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; (14)

Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3.

2) l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi;
2 bis) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive; (140)

Numero inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57.

3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi;
4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;
5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali.
c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali:
1) l’installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione;
2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione.
d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali:
1) le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turistico-ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione;
2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione.
e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:
1) l’installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili;
2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici;
3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;
4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore;
5) le opere funerarie collocate all’interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri;
6) l’installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata;
7) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali;
7 bis) la realizzazione di impianti di colture stagionali o poliennali; (140)

Numero inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57.

8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma.
2. Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi oggetto del regolamento di cui all’articolo 216(245)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 14.

.
3. È comunque prescritto:
a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo;
c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.
Art. 138
Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore. Regolamento
1. I progetti degli interventi relativi ad immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dal regolamento edilizio, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all’articolo 136 comma 1, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b), e 136, comma 2, lettera a), relativi a immobili o a parti di essi sottoposti alla disciplina di cui alla parte II del Codice, o Sito esternodella l. 394/1991 , oppure siti nelle zone territoriali omogenee classificate "A" ai sensi del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, o per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti medesimi, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.
3. Nel rispetto della normativa statale e del regolamento regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono prevedere specifiche deroghe ai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igienico-sanitarie, per quanto riguarda le altezze interne, i rapporti aeroilluminanti, la ventilazione naturale e la superficie minima dei vani degli edifici definiti di valore storico, culturale, architettonico o testimoniale dagli strumenti medesimi, limitatamente ai casi in cui il rispetto puntuale di tali requisiti minimi contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di tale patrimonio edilizio.
4. Le deroghe di cui al comma 3, sono concesse previo parere favorevole dell’azienda unità sanitaria locale (USL), ai sensi dell’articolo 141, comma 5, lettera b) (246)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 15.

.
Art. 139
Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale
1. E’ consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione urbanistica che non lo prevedono o non lo consentono, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d’uso e che l’intervento non comporti aumento di superficie edificabile(387)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33.

o di volume.
2. Il frazionamento di cui al comma 1, è subordinato:
a) alla presentazione al sportello unico da parte dell’imprenditore interessato di un piano industriale che dimostri la necessità dell’intervento ai fini del mantenimento dell’attività produttiva e della salvaguardia dell’occupazione;
b) all’approvazione del piano da parte del comune.
3. Il comune approva il piano industriale a seguito della verifica delle condizioni di cui al comma 1, e della valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle finalità di cui al comma 2, lettera a), della compatibilità dell’attività da insediare con quella già esistente, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.
Art. 140
Deroghe al d.m. 1444/1968
1. Negli interventi di demolizione e ricostruzione di (555)

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16.

edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 metri, purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.(491)

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16.

1 bis. Nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di demolizione e ricostruzione (555)

Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16.

eseguiti in deroga ai limiti di distanza, di cui al comma 1, sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. (492)

Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16.

2. Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi di cui al titolo V, capo II, o del piano di intervento di cui all’articolo 126:
a) sono ammesse distanze inferiori tra fabbricati nel caso di cui all’articolo 9, ultimo periodo del d.m. 1444/1968;
b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettere f) ed l), nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 135 bis, comma 3, sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all’interno dell’area di intervento. (556)

Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16.

3. Nei piani attuativi di cui al comma 2, o nel piano di intervento di cui all’articolo 126, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche nei confronti di edifici posti all’esterno del perimetro del piano attuativo o del piano di intervento, e agli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 134, comma 1, lettera f).
4. I comuni possono prevedere nei loro strumenti urbanistici, anche attuativi, la facoltà di realizzare ampliamenti degli edifici o degli stabilimenti produttivi esistenti, in deroga alle distanze previste dal d.m. 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, oltre alla minima dotazione degli standard.
5. La realizzazione di gruppi di edifici produttivi in deroga alle distanze di cui al d.m. 1444/1968, è comunque ammessa se gli edifici formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
6. I comuni, ai sensi dell’articolo 97,(141)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58.

possono motivatamente riconoscere che gli interventi di cui ai commi 4 e 5, in quanto finalizzati al mantenimento delle attività produttive ed al mantenimento od incremento dell'occupazione, rientrano tra quelli attinenti all'interesse pubblico.
CAPO III
Disciplina dei procedimenti
Art. 141
1. La Regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice.(247)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

1 bis. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell’invio telematico degli stessi. (248)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

3. Per le richieste di permesso di costruire non può essere prescritta all’interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del comune.(143)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59.

4. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato tramite lo sportello unico allegando la relativa documentazione alla richiesta, oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della l. 241/1990. In mancanza, l’acquisizione è effettuata con le modalità di cui all’articolo 142, comma 10.(247)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti:
a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione, anche nel caso in cui la verifica comporti valutazioni tecnico discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente. (247)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

6. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’Sito esternoarticolo 2 della legge 30 Sito esternoaprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
8. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare allo sportello unico il nominativo dell’impresa che realizza i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Cassa edile dell’impresa; qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.
9. Nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 193, comma 1, relativamente agli interventi edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori.
10. Al fine di favorire l’attività di controllo sulla regolarità contributiva e l'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle relative disposizioni:
a) il comune rende accessibile in via telematica ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile, nonché agli altri soggetti pubblici interessati, l’elenco delle imprese esecutrici degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate dai suddetti enti al comune, che ordina la sospensione dei lavori;
b) le aziende USL rendono accessibile in via telematica le notifiche preliminari di cui all’Sito esternoarticolo Sito esterno99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),. ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile;
c) l’impresa esecutrice trasmette ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile interessata, la comunicazione di ultimazione dei lavori contestualmente alla trasmissione della medesima allo sportello unico, ai fini dei controlli di competenza dei suddetti enti.
11. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del d.lgs. 81/2008, l’esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA è preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso d.lgs. 81/2008. In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L’esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA, può essere riavviata solo dopo l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).(247)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

12. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, Sito esternodel d.lgs. 81/2008 , l’organo preposto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.
13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l’efficacia della SCIA e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 1.000,00(250)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

(251)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

.
15. Le norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 13, sono direttamente applicabili e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 215.(247)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

16. Per l’inizio di esercizio di un’attività produttiva resta fermo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 67 del d.lgs. 81/2008 , nel rispetto dei procedimenti disciplinati dal Sito esternod.p.r. 160/2010 .
17. L’interessato, direttamente o attraverso lo sportello unico, può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli interventi urbanistico edilizi di cui al presente capo.
Art. 142
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
1. La domanda di permesso di costruire è presentata allo sportello unico dal proprietario o da chi ne abbia titolo ed è corredata dagli elaborati progettuali richiesti.
2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali approvati ed adottati, al regolamento edilizio e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie (252)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

, alle norme relative all’efficienza energetica. Per le opere e gli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 135, non può essere presentata domanda per il permesso di costruire, fatti salvi i casi di cui all’articolo 135, comma 5.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire è comunicato al richiedente o ad un suo delegato il nominativo del responsabile del procedimento.
4. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dal regolamento edilizio.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga che l’asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 2, non corrisponda al vero in ordine alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di conformità ivi specificati, ne dà notizia all’autorità giudiziaria ed informa, altresì, il competente ordine professionale.
6. I termini di cui al comma 8(253)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

, possono essere interrotti una sola volta dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 6, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifiche entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici(254)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6.
8. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa di cui al comma 6, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto, accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle norme di riferimento vigenti, e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo.
9. Qualora nel termine di cui al comma 8, non siano rilasciati i prescritti pareri di competenza comunale, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al medesimo comma 8.
10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).(255)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, è adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui al capo IV della l. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull’albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (255)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

12. I termini di cui al comma 8(253)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

, sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all’interessato.
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai capo IV della l. 241/1990.(255)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).(493)

Periodi aggiunti con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 17.

13 bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’articolo 135, comma 5, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. (256)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

Art. 143
Varianti in corso d’opera
01. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA. (145)

Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60.

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera, le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: (146)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60.

a) dette varianti siano conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
b) non comportino modifiche della sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Codice oppure ricadente in zona omogenea “A” di cui al d.m. 1444/1968, o altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;
c) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;
d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.
2. Oltre a quelle di cui al comma 1, non comportano la sospensione dei relativi lavori le varianti in corso d’opera che non configurino una variazione essenziale come definita dall’articolo 197, al permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e che:
a) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;
b) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.
3. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi dei commi 1 e 2, sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei lavori. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 183, determinato con riferimento alla data del permesso di costruire o della SCIA, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 149, comma 1, e comunque prima della scadenza del termine di validità del permesso di costruire o della SCIA.
Art. 144
Poteri sostitutivi
2. Decorsi inutilmente i termini per il rilascio del permesso di costruire previsti dall'articolo 142, l’interessato può inoltrare istanza alla Regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento.(259)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 18.

3. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al comma 2, sono a carico del comune.
Art. 145
Disciplina della SCIA
1. La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo allo sportello unico.
2. La SCIA è accompagnata da:
a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie (260)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 19.

, alle norme relative all’efficienza energetica;
b) gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione;
c) l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell’articolo 141, comma 8;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 147 e dall’articolo 167, comma 1(449)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

, (388)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 34.

ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA.
2 bis. Nei casi di cui all'articolo 169, l'attestazione di deposito del progetto alla struttura regionale competente è trasmessa, ad integrazione della SCIA, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione. (389)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 34.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, la SCIA è inefficace qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e d).
4. Ai fini della relazione asseverata di cui al comma 2, lettera a), il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso in cui il comune riscontri che l’asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza.
5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, l’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA ad eccezione dei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, nei quali la segnalazione è presentata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori(494)

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 18.

. L’interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 143, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 e dall’articolo 147, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l’assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, o la non conformità delle opere da realizzare agli strumenti o alle normative di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino delle parti poste in essere o, nei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed e), ma sia riscontrata l’incompletezza o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2, lettera b), il comune invita l’interessato a regolarizzare la segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo.
9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, ove dovuto, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA medesima.
10. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all’attestazione asseverata di cui all’articolo 149, comma 1, comunica gli estremi dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.(261)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 19.

Art. 146
Poteri di vigilanza in caso di SCIA
1. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 145, comma 6, il comune adotta i provvedimenti previsti dal medesimo comma in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (147)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61.

3. L’adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori di cui al comma 1(149)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61.

, è subordinata all’accertamento, da parte del comune, dell’impossibilità di tutelare l’interesse pubblico protetto mediante conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni.
4. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma 3, il comune ordina la rimozione delle opere eseguite.
Art. 147
Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell’inizio lavori nella SCIA e nella CILA(262)

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter (496)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 19.

, e all’articolo 135, l’interessato richiede allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio. Tale istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA. Ai fini dell'acquisizione di tali atti, lo sportello unico convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal d.p.r. n. 31/2017.(263)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1 o, nei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, decorsi trenta giorni dall’esito della conferenza.(497)

Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 19.

In caso di esito negativo di tale conferenza, la SCIA è priva di effetti. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all’articolo 146.(263)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla CILA di cui all'articolo 136, comma 4, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio. (264)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

3. I comuni possono prevedere nel regolamento edilizio forme di istruttoria per una valutazione preliminare delle istanze.
Art. 148
Commissione edilizia
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il comune può deliberare di istituire la commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 4, comma 3, del d.l. 398/1993 convertito dalla Sito esternol. 493/1993 , i casi in cui la commissione deve essere sentita nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.
2. I componenti elettivi della commissione edilizia sono professionisti scelti con procedura comparativa in base ad una terna proposta dagli ordini o collegi di appartenenza. Alla scadenza del mandato sono confermabili una sola volta. Essi non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni(150)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62.

.
3. Il responsabile del procedimento comunale partecipa alla seduta della commissione al solo fine di illustrare il progetto.
Art. 149
Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità(265)

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati attestano(266)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

la conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi.
2. L'attestazione(267)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

di agibilità delle unità immobiliari assevera(266)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo,(268)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di(269)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico:
a) l’attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2;
b) il certificato di collaudo statico di cui all'articolo 175, oppure, per gli interventi di cui all'articolo 175, comma 4 bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 141, comma 15;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;
f) la copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione; (270)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

f bis) l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 135 bis, comma 2 bis, del d.p.r. 380/2001. (557)

Lettera aggiunta con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 17.

3 bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. (271)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

3 ter. L’agibilità decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3. (271)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, l’azienda USL esegue ispezioni, anche a campione, per(151)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63.

verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni. A tal fine il comune fornisce periodicamente all’azienda USL le informazioni necessarie. Le ispezioni comprendono le verifiche relative al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle dichiarazioni di conformità degli impianti, della valutazione dei requisiti acustici passivi,(152)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63.

delle norme per il superamento delle barriere architettoniche, nonché il controllo di conformità delle misure preventive e protettive realizzate sulle coperture ai sensi dell’articolo 141, comma 13. Sono comunque soggette a controllo ai fini dell’applicazione della l.r. 47/1991 , le opere relative agli edifici e locali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della stessa l.r. 47/1991 .
4 bis. Per la copertura dei costi necessari per le ispezioni previste al comma 4 è richiesto, al momento della trasmissione allo sportello unico dell’attestazione dell’agibilità, la corresponsione di un contributo destinato alle aziende unità sanitarie locali di importo massimo comunque non superiore ad euro 100, il cui ammontare è determinato, mediante deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) destinazione d'uso degli edifici o delle costruzioni da assoggettare ad ispezione;
b) metri quadrati di superficie delle costruzioni o degli edifici oggetto dell'ispezione. (153)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63.

Art. 150
Agibilità parziale
1. La attestazione asseverata di agibilità di cui all’articolo 149, può essere trasmessa anche:(272)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 22.

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
CAPO IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica
Art. 151
Delega di funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, l’esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione:
a) alle province o alla città metropolitana;
b) agli enti parco;
d) ai comuni singoli o associati(274)

Parole aggiunte con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 23.

, purché dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
2. La funzione di cui al comma 1, è delegata con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 152
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
1. I soggetti di cui all’articolo 151 esercitano la funzione autorizzatoria in conformità con le disposizioni degli articoli 146, 153 e 154 del Codice dalla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice medesimo.
2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono delle commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 153, secondo quanto previsto dall’articolo 148 del Codice.
3. Il responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica.
3 bis. Mediante la stipula di appositi accordi tra i soggetti di cui all'articolo 151 e i competenti uffici del Ministero della cultura possono essere individuate modalità di coordinamento del procedimento ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/1990, fermo restando il rispetto del Codice. (525)

Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

Art. 153
Commissione per il paesaggio
1. Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 152, i soggetti di cui all’articolo 151 istituiscono, anche in forma associata, una commissione denominata commissione per il paesaggio.
2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili.
3. La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 146 del Codice(275)

Parole aggiunte con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 24.

.
3 bis. Con riferimento agli interventi e alle opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del d.p.r. 31/2017, il parere della commissione non è obbligatorio. (276)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 24.

4. La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.
5. I membri della commissione restano in carica per cinque anni, salvo diversa disposizione prevista nei regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 151. Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.(15)

Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4.

5 bis. Il divieto di nomina come membro della commissione è relativo all'intero ambito dell'unione per i soggetti già precedentemente nominati per un singolo comune, prima della costituzione dell'unione stessa. (337)

Comma inserito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 73.

6. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali(16)

Parole aggiunte con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4.

con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana,(154)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 64.

di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.
7. Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono corredate dei curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa effettuata ai sensi del comma 2, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.
8. Ai membri della commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L’importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio.(498)

Periodo soppresso con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 20.

.
Art. 153 bis
Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive(17)

Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 5.

1. E' istituita la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, con il. compito di. esprimere pareri nei casi previsti dal piano paesaggistico regionale, nonché nei casi previsti dall’articolo 113, comma 4 bis, (390)

Parole inserite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 35.

al di fuori delle ipotesi per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Codice.
2. I pareri della commissione sono obbligatori e (390)

Parole inserite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 35.

vincolanti e devono essere rilasciati entro sessanta giorni. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione di integrazioni documentali. (277)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 25.

2 bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il parere si intende reso in senso favorevole. (278)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 25.

3. Per lo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale di un comitato consultivo, costituito ai sensi dell'articolo 153 ter, commi 5 e 6.
Art. 153 ter
Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo(18)

Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 6.

1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. Essa è composta da:
a) un presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) tre dirigenti preposti, rispettivamente, alle strutture regionali competenti in materia di paesaggio, attività estrattive e assetto idrogeologico individuati in ragione del loro ufficio o loro delegati;
c) due esperti in materia di paesaggio con documentata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio regionale;
d) due esperti in materia di escavazioni e attività estrattive con documentata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio regionale;
e) un esperto in materia urbanistica nominato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni.
2. Per ciascun membro di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), è nominato il relativo supplente, che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.
3. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1.
4. Ai membri di cui al comma 1 , lettere c), d) ed e), sono attribuiti:
a) un gettone di presenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione;
b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali comprensivi anche del rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente (279)

Parole aggiunte con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 26.

.
4 bis. Al membro di cui al comma 1, lettera a) sono attribuiti i gettoni e i rimborsi delle spese di cui al comma 4, se nominato tra soggetti esterni alla Regione. (196)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 3.

5. Per lo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale di un comitato consultivo la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
6. Nel comitato consultivo è garantita la presenza di rappresentanti degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali del settore delle attività estrattive, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste.
Art. 154
Vigilanza regionale sull’esercizio delle competenze in materia di paesaggio
1. Ai sensi dell’articolo 155 del Codice, la Regione vigila sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente legge da parte dei soggetti di cui all’articolo 151 per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
2. Nell’esercizio del potere di vigilanza di cui al comma 1, in caso di rilevata inottemperanza o inerzia dei soggetti delegati, la Regione provvede allo svolgimento della funzione autorizzatoria.
Art. 155
Sanzioni
1. La mancata osservanza delle disposizioni in materia paesaggistica determina l’applicazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 151, delle sanzioni previste nella parte IV, titolo I, capo II, del Codice.
CAPO V
Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico
Art. 156
Controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. Esclusioni dai controlli
1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di costruzioni in zone dichiarate sismiche ai sensi dell’articolo 158.
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 83, comma 1, del d.p.r. 380/2001 , sono escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, le opere e gli interventi di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, di seguito indicati:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) opere e manufatti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), numeri da 1 a 6;
c) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nelle lettere a) e b).
Art. 157
Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture
1. In base a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 93 del d.lgs. 112/1998 , l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del Sito esternod.lgs. 112/1998 , sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere, non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.
2. In base a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 98 del d.lgs. 112/1998 , l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle strade e sulle autostrade e relative pertinenze la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell’articolo 98, comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e), Sito esternodel d.lgs. 112/1998 , sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette strade, autostrade e relative pertinenze non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.
3. In base a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs Sito esterno112/1998 , l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale come individuati dall’Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), sono svolte dalle competenti amministrazioni statali. Pertanto, con riferimento a dette opere non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 167, 168, 169 e 170.
4. In base a quanto disposto dall’articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) bb) del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali l’attività di vigilanza ed i controlli per la sicurezza sismica sulle opere inerenti:
a) trasporti ad impianti fissi di interesse nazionale;
b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
c) porti di rilievo nazionale ed internazionale.
Con riferimento a dette opere non si applicano gli articoli 167, 168, 169 e 170.
Art. 158
Opere assoggettate alla disciplina antisismica. Individuazione delle zone sismiche e determinazione dei valori differenziati del grado di sismicità
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3, sono assoggettate, anche con riguardo ai loro aggiornamenti, alle specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. I criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 83 del d.p.r. 380/2001 .
3. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente capo, la Giunta regionale provvede, sentite le province e i comuni interessati, alla individuazione delle zone dichiarate sismiche, nonché alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
Art. 159
Abrogato.
Art. 160
Abrogato.
Art. 161
Abrogato.
Art. 162
Abrogato.
Art. 163
Abrogato.
Art. 164
Sopraelevazioni
1. E’ consentita, nel rispetto dei piani operativi e dei regolamenti edilizi vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge e alle disposizioni speciali concernenti tale tipologia di edifici.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 167 e 169, le sopraelevazioni di cui al presente articolo sono consentite solo previa certificazione del progettista che specifica l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
3. La certificazione di cui all’Sito esternoarticolo 90 del d.p.r. 380/2001 , non è necessaria ai fini dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori.
4. La certificazione di cui al comma 2, è presentata dal richiedente al comune al momento della richiesta del permesso di costruire o al momento della presentazione della SCIA.
Art. 165
Abrogato.
Art. 166
Abrogato.
Art. 167
Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti(391)

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 36.

1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi non si possono iniziare i lavori relativi agli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a), del d.p.r. 380/2001, senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente.
2. Con la richiesta di autorizzazione, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:
a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Il progetto trasmesso con la richiesta di autorizzazione è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione della richiesta e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.
5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.
Art. 168
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale(392)

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 37.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 167, la struttura regionale competente verifica i progetti delle opere, accertando la corretta applicazione delle norme tecniche e dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse.
2. La verifica sui progetti è svolta considerando:
a) la completezza del progetto ai fini della sua realizzabilità;
b) il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto.
3 bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 3, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000. (499)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 21.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 170 ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti che, nel corso dei lavori, si intendano apportare al progetto originario. (458)

Dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1.

Art. 169
Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza(393)

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 38.

1. Fermo restando l’obbligo dei titoli abilitativi, relativamente agli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, non si possono iniziare i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione, senza darne preavviso allo sportello unico in via telematica, trasmettendo contestualmente il progetto.
2. Unitamente all’istanza di preavviso, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono trasmessi:
a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Il progetto trasmesso con l’istanza di preavviso è esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione dell’istanza di preavviso e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.
5. I lavori per la realizzazione degli interventi sono diretti un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.
Art. 170
Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito(394)

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 39.

1. Per gli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, la struttura regionale competente trasmette, per via telematica, mediante lo sportello unico, l'attestazione di avvenuto deposito dei progetti, a seguito della verifica della completezza formale dell'istanza trasmessa.
2. L’attestazione di avvenuto deposito è rilasciata se, unitamente al preavviso di cui all’articolo 169, sono trasmessi:
a) il progetto debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Relativamente agli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, la struttura regionale competente effettua attività di vigilanza e verifica, sia dei progetti, sia dei lavori in corso, mediante il metodo a campione su base provinciale.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 3, la dimensione del campione di progetti da assoggettare alle verifiche è determinata mensilmente, nell’ambito di una percentuale che va da un massimo del 40 per cento ad un minimo dell’1 per cento del numero dei progetti depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio. Il numero di progetti del campione da assoggettare a controllo è arrotondato, per eccesso, al numero pari più prossimo. I progetti da assoggettare a controllo sono individuati mediante sorteggio, nella misura del 50 per cento tra quelli depositati nel mese precedente a quello in cui è effettuato il sorteggio e nella misura del restante 50 per cento tra quelli depositati nei precedenti dodici mesi, per i quali non sia ancora stata presentata la relazione sulle strutture ultimate di cui all’articolo 175.
5. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è stabilita con il regolamento di cui all'articolo 181 che differenzia la percentuale in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità.
6. Il sorteggio è effettuato dalla procedura informatica di acquisizione dei progetti ed avviene il primo giorno del mese successivo a quello a cui esso si riferisce ed è immediatamente reso noto agli interessati. Entro i sessanta giorni successivi è reso noto, agli interessati, l’esito della verifica effettuata sui progetti che costituiscono il campione.
7. I criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 181, tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli interventi.
Art. 170 bis
1. Sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), sono individuati interventi strutturali privi di rilevanza di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, elencati dal regolamento di cui all’articolo 181.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a deposito presso il comune. Per tali interventi il progettista assevera, nell'ambito del relativo procedimento edilizio, il rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 181.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, sono trasmessi:
a) la dichiarazione del progettista che attesti la classificazione delle opere come interventi privi di rilevanza;
b) gli elaborati essenziali indicati nel regolamento di cui all’articolo 181;
c) al termine dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all’articolo 67, comma 8 ter, del d.p.r. 380/2001.
4. Qualora, in corso d’opera, siano effettuate modifiche progettuali tali da non configurare interventi privi di rilevanza, è trasmessa una nuova istanza, secondo quanto disposto dagli articoli 167 e 169.
Art. 170 ter
Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in corso d’opera(396)

Articolo inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 41.

1. Sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3 bis della l.r. 58/2009, sono individuate le varianti non sostanziali di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, elencate dal regolamento di cui all’articolo 181.
2. I progetti relativi alle varianti non sostanziali sono assoggettate al deposito prima della trasmissione della relazione di cui all’articolo 175.
Art. 171
Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti
1. Per l’istruttoria della richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 167, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato A della presente legge.
2. Per l’istruttoria dei progetti assoggettati a deposito di cui all’articolo 169, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato A della presente legge.
3. Per l’istruttoria dell’accertamento di conformità in sanatoria nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità di cui all’articolo 182, è prevista la corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente nonché del costo per la conservazione dei progetti, nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato A della presente legge.
4. Le modalità secondo cui effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
5. I contributi per le spese di istruttoria non sono corrisposti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi o di miglioramento sismico preventivo ai sensi della legge regionale 30 luglio 1997, n. 56 (Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico).
6. I contributi per le spese di istruttoria non sono altresì corrisposti nel caso di progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale.
Art. 172
1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni di cui al capo IV del d.p.r. 380/2001, nonché alle norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell’articolo 83 del medesimo decreto.
2. Il direttore dei lavori, al quale compete la verifica dell’adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui al comma 1, risponde inoltre, unitamente al costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto autorizzato o depositato, e delle eventuali varianti di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità relativa:
a) all’osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali;
b) all’osservanza inerente alla qualità dei materiali impiegati;
c) alla posa in opera degli elementi prefabbricati.
Art. 173
1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente capo, il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione del progettista che asseveri:
a) il rispetto delle norme tecniche delle costruzioni;
b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Art. 174
1. Dal giorno dell’inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, sono conservati nei cantieri:
a) l'autorizzazione di cui all'articolo 168 oppure l'attestazione di deposito di cui all'articolo 170;
b) una copia cartacea degli atti progettuali trasmessi, firmata dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice;
c) il giornale dei lavori strutturali stessi.
2. Il giornale dei lavori strutturali descrive le fasi di esecuzione dell’opera, secondo la loro cronologia, con foto e descrizioni, con particolare riferimento alle opere non più ispezionabili.
3. Della conservazione e della regolare tenuta dei predetti documenti, che sono sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile l’impresa. Il direttore dei lavori è altresì tenuto a vistare periodicamente, e in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il giornale dei lavori strutturali.
[ A struttura ultimata e, comunque, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, il direttore dei lavori trasmette allo sportello unico la relazione di cui all’articolo 65 del d.p.r. 380/2001, completa degli allegati previsti da tale norma, (459)

Parole inserite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3.

fermo restando quanto previsto dall’articolo 170 bis per gli interventi privi di rilevanza.] (457)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 175
Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle opere
1. Il collaudatore e il direttore dei lavori provvedono, ciascuno per la parte di propria competenza, a redigere la relazione sulle strutture ultimate, ed a rilasciare il relativo certificato di rispondenza, nonché quello di collaudo. Tali atti attestano la conformità del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche, ed alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica di cui alla Sito esternoparte II, capo II, del d.p.r. Sito esterno380/2001 .
2. I lavori sono ultimati entro il termine di efficacia del permesso a costruire di cui all’articolo 133, comma 3, oppure entro il termine di efficacia della SCIA di cui all’articolo 145, comma 5.
3. I termini per l’ultimazione dei lavori sono prorogati nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 133, comma 3, e dall’articolo 145, comma 5.
4. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini di cui ai commi 2 e 3, l’interessato richiede una nuova autorizzazione ai sensi degli articoli 167 e 168 o provvede con preavviso di deposito ai sensi degli articoli 169 e 170 per la parte non ultimata.
4 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. (280)

Comma aggiunto con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 27.

Art. 176
Accertamento delle violazioni
1. I soggetti indicati all'Sito esternoarticolo 103 del d.p.r. 380/2001 , appena accertato un fatto costituente violazione delle norme contenute nel presente capo, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente alla struttura regionale competente.
2. Il dirigente della struttura regionale competente, dopo aver svolto, se necessari, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Art. 177
Sospensione dei lavori
1. Il dirigente della struttura regionale competente, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo 176, comma 2, ordina, con decreto motivato, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto di cui al comma 1, è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione.
3. L’ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
4. Qualora non si sia provveduto al ripristino dei luoghi o alla demolizione, in seguito a sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il dirigente della struttura regionale competente provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del responsabile della violazione.
Art. 178
Competenze della Regione
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il dirigente della struttura regionale competente ordina, con provvedimento definitivo, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui all’articolo 158, comma 1, e di quelle previste dall’Sito esternoarticolo 52 del d.p.r. 380/2001 , oppure l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica l’articolo 177, comma 4.
Art. 179
Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche
1. I soggetti indicati all'Sito esternoarticolo 103 del d.p.r. 380/2001 , sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, nelle zone sismiche individuate ai sensi dell’articolo 158, abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 167 oppure di cui all’articolo 169.
2. I tecnici della struttura regionale competente devono accertare altresì che le costruzioni, le riparazioni e le ricostruzioni procedano in conformità con le disposizioni del presente capo.
Art. 180
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione(434)

Articolo abrogato con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 75.

Abrogato.
Art. 181
1. La Regione approva uno o più regolamenti aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni, previsti dal presente capo.
2. Il regolamento o i regolamenti di cui al comma 1, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 94 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001, individuano in particolare:
a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;
b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 167 e al preavviso di deposito ai sensi dell’articolo 169;
c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al progetto;
d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 169; (451)

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

e) interventi per la realizzazione di nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, da assoggettare all’autorizzazione di cui all'articolo 167;
f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001, le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza; (451)

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

g) gli edifici strategici e rilevanti da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 167;
h) la dimensione del campione, ai fini della verifica dei progetti depositati ai sensi dell’articolo 170, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;
i) le piccole modifiche, prive di rilevanza, eseguite in corso d’opera e non configurabili come varianti al progetto.
Art. 182
Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità
1. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito, e che risultano conformi alla normativa tecnica ai sensi del comma 2(461)

Parole inserite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4.

, l’interessato trasmette alla struttura regionale, tramite lo sportello unico(163)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 69.

:
a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l’istanza di deposito in sanatoria e la documentazione tecnica relativa alle opere da sanare;
b) la certificazione di rispondenza delle opere alla normativa tecnica vigente sia al momento della realizzazione delle opere stesse sia al momento della presentazione dell’istanza(461)

Parole inserite con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4.

ed il certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa medesima.
2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia, previo accertamento della conformità alle norme tecniche vigenti, sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione dell’istanza, l’autorizzazione in sanatoria oppure l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria.(401)

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4.

3. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate, o in corso di realizzazione, nei comuni già classificati sismici in assenza dell’autorizzazione o dell’attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi alla normativa tecnica, il comune respinge l'istanza, oppure, previo accertamento della conformità dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, ed ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all’interessato l’adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l’esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria.
4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l’adeguamento dell’opera alla normativa tecnica, l'interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l’istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell'ottemperanza all’ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l’interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza, il Comune rilascia il permesso di costruire o l’attestazione di conformità in sanatoria.
5. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica, rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.

Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 ; poi abrogato con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

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Parola prima sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.