Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014
Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49 , art. 2, ed ora così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 10.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.
Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 28; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 3.
Comma prima inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 39; poi è abrogato con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 7.
Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 54; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .
Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 70; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 28.
Parola prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 73, e poi soppressa con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 49 .
Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .
Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 21 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 71 .
Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 1 8, ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.
Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .
Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul Bollettino ufficiale 12 febbraio 2020, n. 7.
In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .