Menù di navigazione
Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

TITOLO II
Norme procedurali per la formazione degli atti di governo del territorio
CAPO I
Disposizioni procedurali comuni
Art. 14
Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti
1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e dal Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all’Sito esternoarticolo 12 del d.lgs. 152/2006 , né la VAS per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a VAS.
Art. 15
Monitoraggio
1. La Regione, le province, la città metropolitana, e i comuni, sulla base del monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica effettuato dall’osservatorio paritetico della pianificazione di cui all’articolo 54, verificano il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I.
1 bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, una specifica verifica è svolta con riferimento agli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi apuane, con particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 metri. (7)

Comma inserito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 1.

1 ter. Il monitoraggio concerne inoltre gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale di cui all’articolo 58 sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticoltura. (7)

Comma inserito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 1.

1 quater. Il monitoraggio di cui ai commi 1 bis e 1 ter, in sede di prima attuazione, è svolto dopo tre mesi dall'entrata in vigore dei medesimi commi e, successivamente, con cadenza annuale. (7)

Comma inserito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 1.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1, è svolto sulla base di selezionati elementi conoscitivi conferiti e trattati da Regione, province, città metropolitana e comuni, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 56.
3. I soggetti istituzionali di cui al comma 1, collaborano all’implementazione dei dati conoscitivi anche al fine del contrasto all’abusivismo.
4. Al fine di valutare l’efficacia della presente legge e lo stato complessivo della pianificazione, la Regione promuove il confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il mondo della cultura, delle università e delle professioni. Con deliberazione la Giunta regionale organizza le modalità attuative del confronto.
5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, e degli esiti delle valutazioni di cui al comma 4 con cadenza biennale.
Art. 16
Norme procedurali per gli atti di governo del territorio
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla formazione:
a) del PIT e sue varianti;
b) del PTC e sue varianti;
c) del PTCM e sue varianti;
d) del piano strutturale e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, 34 e 35;
e) del piano operativo e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 30, 31, comma 3, 34 e 35;
f) dei piani e programmi di settore e degli atti di programmazione comunque denominati di competenza dei soggetti istituzionali di cui all’articolo 8 e delle varianti richieste da accordi di programma di cui all’articolo 11, ad esclusione delle varianti di cui agli articoli 34 e 35.
2. Ai piani, programmi di settore e agli atti di programmazione, comunque denominati, di cui all’articolo 11, di competenza del comune che non comportano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica non si applicano l’articolo 17 e l’articolo 19, comma 6.
3. Ai piani, programmi di settore e atti di programmazione, comunque denominati, di competenza della Regione, che non contengono previsioni localizzative, non si applica l’articolo 19 e l'atto di avvio dei relativi procedimenti presenta i contenuti di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 17.(32)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 3.

Art. 17
Avvio del procedimento
1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del medesimo comma, l’atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L’atto di avvio è altresì trasmesso all’ente parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente ritenga interessati.
2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010 , l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della l.r. 10/2010 , oppure del documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010 .
3. L’atto di avvio del procedimento contiene:
a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano;
e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio;
f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e).
Art. 18
Il responsabile del procedimento e sue funzioni
1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente capo accerta e certifica che il procedimento medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, il responsabile del procedimento verifica altresì, che l’atto di governo del territorio si formi nel rispetto della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all’articolo 8. A tal fine, assicura che l’atto di governo del territorio sia corredato da una relazione tecnica, nella quale siano evidenziati e certificati in particolare:
a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;
c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’articolo 4;
e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all’articolo 84;
f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui all’articolo 130.
3. Prima dell’adozione dell’atto, il responsabile del procedimento assicura l’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati. In particolare predispone una relazione sull’attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 2 e del presente comma che, unitamente al rapporto del garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 38, costituisce allegato all’atto da adottare.
4. Qualora emergano profili di incoerenza o di incompatibilità rispetto ad altri strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 10, il responsabile del procedimento provvede a darne tempestiva informazione ai competenti organi dell’amministrazione, anche ai fini dell’eventuale attivazione dell’accordo di pianificazione di cui all’articolo 41.
5. Il responsabile del procedimento assicura, a chiunque voglia prenderne visione, senza obbligo di specifica motivazione, l’accesso e la disponibilità degli atti amministrativi relativi ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11 e della relazione redatta ai sensi del comma 3.
Art. 19
Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 20, il soggetto istituzionale competente provvede all’adozione dello strumento della pianificazione territoriale o della pianificazione urbanistica, comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni allo strumento adottato.
2. Il provvedimento adottato è depositato presso l’amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.
3. Per gli atti soggetti a VAS si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010 .
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 26 della l.r. 10/2010 per gli atti soggetti a VAS, l’amministrazione competente provvede all’approvazione dello strumento della pianificazione territoriale o urbanistica. Qualora sia stata attivata la procedura di cui agli articoli 41, 42 e 43, essa procede all’approvazione solo dopo la conclusione del relativo accordo di pianificazione.
5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
6. Lo strumento approvato è trasmesso ai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1. La pubblicazione dell’avviso di approvazione dello strumento è effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta trasmissione.
7. Lo strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni(33)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4.

dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
8. Lo strumento approvato è conferito nel sistema informativo geografico regionale di cui all’articolo 56, in formato numerico alla scala adeguata, ai fini dell’implementazione del sistema informativo geografico regionale.
9. Ai fini di cui al comma 8, il regolamento di cui all’articolo 56 indica le modalità tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 15, nel sistema informativo geografico regionale.
Art. 20
Disposizioni particolari per l’adozione e l’approvazione degli atti di governo del territorio
1. La Regione comunica alle province, alla città metropolitana e ai comuni l’intervenuta adozione del PIT, entro e non oltre, la pubblicazione sul BURT del relativo avviso.
2. La provincia procede al deposito e alla pubblicazione del PTC solo dopo aver comunicato alla Regione e ai comuni territorialmente interessati l’avvenuta adozione.
3. La città metropolitana procede al deposito e alla pubblicazione del PTCM solo dopo aver comunicato alla Regione e ai comuni territorialmente interessati l’avvenuta adozione.
4. Il comune procede al deposito e alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dell’avviso di adozione del piano strutturale e del piano operativo solo dopo aver trasmesso gli stessi alla Regione e alla provincia o alla città metropolitana.
5. Le osservazioni presentate dalla Regione, dalla provincia, dalla città metropolitana o dal singolo comune sugli strumenti in corso di formazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente osservante.
6. Possono costituire oggetto di osservazione:
a) da parte della Regione, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PIT e con i piani e programmi di settore o con gli atti di programmazione regionali di cui all’articolo 11;
b) da parte della provincia, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTC e con i piani e programmi di settore o con gli atti di programmazione provinciali di cui all’articolo 11;
c) da parte della città metropolitana, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTCM e con i piani e programmi o con gli atti di programmazione di cui all’articolo 11;
d) da parte del comune, i contenuti del PIT, del PTC o del PTCM ritenuti incompatibili con norme statutarie di tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale, oppure lesivi delle competenze di pianificazione riservate al comune dalla presente legge.
7. Possono altresì costituire oggetto di osservazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, anche possibili profili di contrasto con singole disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione, nonché delle norme ad essa correlate.
8. Le determinazioni assunte dall’ente procedente in sede di approvazione dello strumento ai sensi dell’articolo 19, comma 5, comprensive delle controdeduzioni alle osservazioni dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente medesimo.
Art. 21
Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali
1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, provvedono all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante un'unica deliberazione.(34)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5.

2. Ciascun soggetto di cui all’articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali di cui al medesimo comma, la deliberazione di aggiornamento o di correzione(35)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5.

il cui avviso è pubblicato sul BURT.
Art. 21 bis
Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio(36)

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 6.

1. È istituita la banca dati dei pareri in materia di governo del territorio regionale al fine di garantire l’uniformità di interpretazione della presente legge e la celerità dei relativi procedimenti.
2. Sono inseriti nella banca dati i pareri richiesti dagli enti locali relativamente a questioni interpretative di carattere generale inerenti l’applicazione della presente legge. Sono inserite nella banca dati le linee di indirizzo nei confronti degli enti locali adottate dalla Giunta regionale su proposta della conferenza paritetica ai sensi dell’articolo 47, comma 1 bis.
3. I pareri sono rilasciati dai competenti uffici regionali, in forma scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La banca dati è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.
5. Con delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 1.
CAPO II
Disposizioni procedurali particolari per l'integrazione del PIT
Art. 22
Atti di integrazione al PIT
1. In base ai criteri individuati dal PIT e nei tempi dallo stesso stabiliti, i comuni possono procedere alla ricognizione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4, del Codice e trasmettono la relativa proposta di ricognizione alla Regione.
2. Verificata la conformità della proposta ai criteri individuati nel PIT, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali competenti al relativo procedimento di verifica, la Giunta regionale adotta l'atto di integrazione al PIT e procede alla sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
3. Decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 2, il Consiglio regionale approva l'atto di integrazione al PIT.
CAPO III
Disposizioni per la pianificazione intercomunale
Art. 23
Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale(37)

Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.

1. I comuni(37)

Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.

possono procedere all’adozione e all’approvazione del piano strutturale intercomunale con le modalità stabilite dal presente articolo.
2. I comuni approvano l’atto di esercizio associato del piano strutturale intercomunale, con il quale costituiscono un ufficio unico di piano mediante:
a) la stipula, tra di loro, della convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
b) l’unione di comuni di cui fanno parte, costituita ai sensi del titolo III, capo III, della l.r. 68/2011 . In detta ipotesi, l’affidamento dell’esercizio associato all’unione avviene per convenzione stipulata ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r. 68/2011 , oppure per disposizione statutaria dell’unione.
b bis) la stipula di una convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con un'unione di comuni di cui non fanno parte.(38)

Lettera aggiunta con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.

3. L’esercizio associato è svolto tra comuni contermini rientranti nel medesimo ambito sovracomunale di cui all’articolo 28, salvo quanto previsto dall'articolo 24.(39)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.

4. L’ente responsabile dell’esercizio associato individua il garante dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 37.
5. L’ente responsabile dell’esercizio associato avvia il procedimento del piano strutturale intercomunale ai sensi dell’articolo 17 e trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, a tutti i comuni associati.
6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l’ente responsabile dell’esercizio associato richiede alla Regione la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 alla quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana, l’ente responsabile dell’esercizio associato e i comuni associati, nonché, su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.(334)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70.

7. In caso di convenzione, l'organo competente, individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. 68/2011, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. In caso di esercizio associato della funzione urbanistico edilizia mediante previsione statutaria dell'unione di comuni, l’organo competente individuato dallo statuto dell’unione o, in mancanza di tale individuazione, la giunta dell’unione, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l’adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20.(39)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.

8. Le osservazioni sono presentate all’ente responsabile dell’esercizio associato che provvede all'istruttoria(40)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.

. L’esito dell’istruttoria è trasmesso all’organo di cui al comma 7 che predispone le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e adegua in tal senso il piano strutturale intercomunale adottato trasmettendolo ai comuni associati.
9. I comuni associati approvano il piano strutturale intercomunale controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dall’organo di cui al comma 7. Con l’atto di approvazione ciascun comune può apportare al piano strutturale intercomunale adottato esclusivamente le modifiche indicate dall’organo di cui al comma 7. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all’ufficio unico di piano che provvede ai sensi del comma 8.
10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell’ente responsabile della gestione associata, dell’avviso dell’avvenuta approvazione da parte dei comuni associati ai sensi del comma 2 oppure dell'organo competente dell'unione nel caso di cui al comma 13 bis.(39)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.

11. Il piano strutturale intercomunale sostituisce, per i rispettivi territori, il piano strutturale dei comuni. Qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori.
12. Nel caso in cui sia necessario variare gli strumenti di pianificazione territoriale della provincia, della città metropolitana e della Regione, l’ente responsabile dell’esercizio associato promuove l’accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43.
13. Alle varianti al piano strutturale intercomunale si applicano le disposizioni del presente articolo , fermo restando quanto previsto all'articolo 32 bis.(41)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.

13 bis. Lo statuto dell’unione di comuni può stabilire che all’unione sono altresì attribuite le competenze per l’adozione e l’approvazione del piano strutturale intercomunale; in tal caso, lo statuto prevede termini e modalità per la richiesta di pareri ai singoli comuni. L’approvazione degli atti da parte del competente organo dell'unione è deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto, che prevede il voto favorevole anche dei sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 11 si intendono riferite all’unione. (42)

Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7.

14. Nel caso di varianti approvate ai sensi dell’articolo 34 e dell’articolo 35, l’ufficio di piano procede all’aggiornamento del piano strutturale intercomunale.
15. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali di cui al presente articolo e all'articolo 24.(24)

Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 6.

Art. 23 bis
Approvazione del piano operativo intercomunale(341)

Articolo inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 2.

1. I comuni che hanno approvato i piani strutturali intercomunali ai sensi dell'articolo 23 possono procedere con l'approvazione dei piani operativi intercomunali, secondo il procedimento di cui al medesimo articolo e nel rispetto del termine di cui all'articolo 94, comma 2 bis.
2. A partire dall’anno 2020, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani operativi intercomunali di cui al presente articolo.
Art. 24
Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione(43)

Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8.

1. I comuni obbligati all’esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale assolvono a detto obbligo approvando il piano strutturale intercomunale secondo le modalità stabilite dall'articolo 23.(44)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8.

2. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, pur non obbligati, sono tenuti al rispetto degli ambiti di cui all'allegato A della l.r. 68/2011 per l'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale.(44)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8.

2 bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non contermini possono adempiere all'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale costituendo, tramite convenzione, un ufficio comune per svolgere le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a), c), d) ed e). (45)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8.

Art. 25
1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all’articolo 64, comma 6 e comma 8,(46)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9.

sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b) e articolo 91, comma 7, lettera b).(3)

Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 41.

2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:
a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;
b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica; (47)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9.

c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;
d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti; (47)

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9.

e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali, provinciali o della città metropolitana,(48)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9.

approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I.
e bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative; (49)

Lettera aggiunta con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9.

e ter) interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'articolo 64, comma 8. (49)

Lettera aggiunta con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9.

3. La conferenza di copianificazione è costituita dai legali rappresentanti della Regione, della provincia o della città metropolitana, del comune interessato o dell’ente responsabile dell’esercizio associato, o loro sostituti sulla base dell’ordinamento dell’ente. Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati da effetti territoriali sovracomunali derivanti dalle previsioni, tenuto conto degli ambiti di cui all’articolo 28.
3 bis. Il comune richiede la convocazione della conferenza contestualmente all'atto di avvio di cui all'articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso. (50)

Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9.

4. Entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione che intende proporre le previsioni, la Regione convoca la conferenza di copianificazione, la cui prima seduta è svolta entro sessanta giorni da tale richiesta.(51)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9.

In sede di convocazione la Regione individua gli eventuali comuni interessati da effetti territoriali sovracomunali, i quali possono partecipare ed offrire contributi ai lavori della conferenza. Tutte le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza danno avviso sul proprio sito istituzionale della data in cui si svolge, nonché dell'oggetto dalla stessa trattato. La conferenza si svolge presso la Regione. Ai soggetti partecipanti sono trasmessi gli elaborati relativi alla previsione in esame almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione della conferenza e le motivazioni della proposta.
5. La conferenza di copianificazione verifica che le previsioni proposte siano conformi al PIT, che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio.
6. La conferenza di copianificazione decide a maggioranza entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire integrazioni o documentazione necessaria alle determinazioni della conferenza. Il parere sfavorevole espresso dalla Regione è vincolante, salvo che in presenza di piano strutturale intercomunale, ed è espressamente motivato con riferimento ai profili di cui al comma 5.
7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza, il comune procede alla formazione dello strumento o dell’atto ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. L’approvazione delle previsioni comporta integrazione dei contenuti del PTC o del PTCM, ove necessario mediante ratifica, entro trenta giorni, da parte della provincia o della città metropolitana.
8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare il PIT si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 42.
9. I nuovi impegni di suolo comportanti effetti territoriali sovracomunali sono oggetto di perequazione territoriale ai sensi dell’articolo 102 con le modalità indicate dalla conferenza di copianificazione nel pronunciamento di cui al comma 7.
Art. 26
1. Sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25:
a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato;
b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La conferenza di copianificazione verifica le previsioni di cui ai commi 1, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, comma 5. e dei seguenti criteri:
a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;
b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita;
c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice;
d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità.
3. Alla conferenza di copianificazione avente ad oggetto le previsioni di cui al comma 1, lettera b), partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.
Art. 27
1. Le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 qualora risultino:
a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r. 28/2005 .
2. Alla conferenza di copianificazione partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.
3. Non sono soggette alla conferenza di copianificazione le previsioni di medie strutture di vendita per i comuni con popolazione residente pari o superiore a 50 mila abitanti.
Art. 28
Ambiti sovracomunali
1. Gli ambiti sovracomunali di cui all’articolo 4, comma 7, sono costituiti dagli ambiti individuati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 225.
2. La deliberazione di cui al comma 1 integra il quadro conoscitivo del PIT e le sue modifiche costituiscono aggiornamento dello stesso con le procedure di cui all’articolo 21.
CAPO IV
Disposizioni procedurali semplificate
Art. 28 bis
Disposizioni generali sulle varianti semplificate(52)

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10.

1. Le varianti disciplinate dal presente capo non sono soggette all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17.
2. Le varianti di cui al presente capo sono formate nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.
Art. 29
Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale(53)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11.

relative a prescrizioni localizzative
1. Alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale(53)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11.

che attuano le prescrizioni concernenti l’individuazione di ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza regionale, provinciale o della città metropolitana di cui all’articolo 88, comma 7, lettera c), all’articolo 90, comma 7, lettera b), e all’articolo 91, comma 7, lettera b, non si applica l’articolo 17, fermo restando quanto disposto dagli articoli 18, 19 e 20.
Art. 30
Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia
1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.(54)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12.

2. Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato.(55)

Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12.

3. Sono escluse dal procedimento semplificato del presente articolo le varianti che introducono nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'articolo 26, comma 1.
4. Le previsioni incidenti sul dimensionamento del piano operativo introdotte mediante variante semplificata ai sensi del presente articolo perdono efficacia alla scadenza quinquennale dall’approvazione del piano operativo di riferimento.
5. Le varianti di cui al presente articolo sono oggetto del monitoraggio di cui all’articolo 15.
Art. 31
Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico
1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni,. La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Nel caso in cui gli organi ministeriali si esprimano in senso negativo, l'approvazione degli strumenti o delle varianti di cui al comma 1, non comporta gli effetti di cui all'articolo 143, comma 4, o di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.
3. Qualora le varianti agli strumenti di cui al comma 1, costituiscano mero adeguamento e conformazione al piano paesaggistico, alle stesse si applica il procedimento di cui all'articolo 32.
Art. 32
Procedimento per l’adozione e l’approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo
1. Il comune adotta la variante semplificata al piano strutturale o al piano operativo e pubblica sul BURT il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli atti sono resi accessibili sul sito istituzionale del comune. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all’articolo 30 e 31, comma 3.
2. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT. Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell’entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, la variante è approvata dal comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul BURT. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto.
4. Il comune invia alla Regione la comunicazione dell’approvazione delle varianti semplificate di cui al comma 1.
Art. 32 bis
Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale(56)

Articolo inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 13.

1. Alle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale si applica l'articolo 23, commi 7 e 8.
2. Decorso il termine per le osservazioni di cui all'articolo 32, comma 2, la variante è approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 23, comma 9.
3. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.
4. L'ente responsabile dell'esercizio associato invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al presente articolo.
Art. 33
Procedimento per l’approvazione dei piani attuativi
1. Per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, sezioni I e III, si applica l’articolo 111.
2. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della coerenza del piano attuativo con il piano strutturale e della conformità al piano operativo.
Art. 34
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.
1 bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25. (335)

Comma aggiunto con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 71.

Art. 35
Varianti mediante sportello unico per le attività produttive
1. Il progetto di cui all’Sito esternoarticolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ), è corredato dagli elaborati urbanistici relativi alla proposta di variante. Qualora la proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato si applica, ove il comune ritenga di accogliere la proposta di variante, l’articolo 25.
2. Alla conferenza di servizi di cui all’Sito esternoarticolo 8 del d.p.r. 160/2010 sono invitate la Regione e la provincia o la città metropolitana, chiamate ad esprimere il parere sulla coerenza della proposta di variante ai propri strumenti di pianificazione territoriale e ai propri atti di programmazione. Nel caso in cui tale conferenza abbia esito favorevole, il comune deposita il progetto per trenta giorni consecutivi e ne dà avviso sul BURT. Gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURT.
3. Il comune con la deliberazione di cui all’Sito esternoarticolo 8 del d.p.r. 160/2010 , controdeduce alle eventuali osservazioni pervenute e si pronuncia definitivamente sulla proposta di variante.
4. La variante al piano strutturale o al piano operativo approvata dal comune è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana e il relativo avviso è pubblicato sul BURT.
CAPO V
Gli istituti della partecipazione
Art. 36
L’informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento
1. La Regione, in collaborazione con le province, la città metropolitana e i comuni, promuove e sostiene le modalità più efficaci di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati al governo del territorio. A tal fine, con deliberazione della Giunta Regionale, promuove iniziative e strumenti di formazione e divulgazione delle metodologie, delle tecniche e delle pratiche di informazione e partecipazione nel governo del territorio, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Di tale deliberazione è data comunicazione alla commissione consiliare competente.
2. La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza nell’ambito dei procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e al titolo III, capo I. Nell’ambito del procedimento di formazione dei piani attuativi, le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell’entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti, tenuto conto dei livelli prestazionali indicati dal regolamento di cui al comma 4.
2 bis. È facoltà del comune assoggettare i piani attuativi non sottoposti a VAS ai sensi della l.r. 10/2010, alle attività di partecipazione previste dalla presente legge, dal regolamento attuativo e dalle linee guida regionali. Restano fermi gli obblighi di informazione previsti dalla suddetta normativa. (342)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3.

3. I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall’amministrazione procedente.
4. La Regione specifica, con regolamento, le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione secondo i contenuti previsti dagli articoli 37, 38 e 39.(199)

Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R, emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

5. La Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, approva idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.
6. Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010 , nel rispetto del principio di non duplicazione.
Art. 37
Il garante dell’informazione e della partecipazione
1. Ai fini di cui all’articolo 36, la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti istituiscono un proprio garante dell’informazione e della partecipazione, disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.
2. I comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti individuano un garante dell’informazione e della partecipazione disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.
3. Non possono rivestire il ruolo di garante dell’informazione e della partecipazione gli amministratori dell’ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell’atto di governo del territorio.
Art. 38
Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione
1. Nell’ambito delle competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il garante dell’informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l’attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni, e assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell’informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all’articolo 36, comma 4.
2. Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull’attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 39.
3. A seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell’informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20.
Art. 39
Il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione
1. Il garante regionale dell’informazione e della partecipazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura. E' scelto fra persone con adeguata preparazione professionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 36, fra il personale appartenente alla struttura regionale o fra soggetti esterni ad essa. Ai fini della sua nomina, non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo di organi amministrativi di competenza della Regione).
2. Oltre a quanto previsto dall’articolo 38, il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione, per quanto di competenza, collabora con i garanti dell’informazione e della partecipazione delle province della città metropolitana e dei comuni, assicurando loro ogni necessario supporto metodologico al fine del più efficace espletamento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge.
3. Il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione provvede al periodico monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione nella formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica di province, città metropolitana e comuni, consultando i garanti comunali e provinciali e assumendo dalle amministrazioni di riferimento le informazioni e le valutazioni inerenti le esperienze compiute e le pratiche sviluppate. Il garante regionale riferisce sul monitoraggio effettuato alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente, secondo le modalità disposte dal regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.
4. Qualora il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione non appartenga alla struttura regionale, allo stesso è attribuita un’indennità di funzione la cui entità, calcolata in base annua, è determinata con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 44 per cento di quella spettante al Presidente della Giunta regionale.
Art. 40
Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio
1. La Regione sostiene con proprie risorse le attività di province, città metropolitana e comuni, finalizzate all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate al governo del territorio, nonché all’adeguato supporto conoscitivo e documentale concernente gli atti di governo del territorio, incentivando allo scopo le modalità più efficaci di collaborazione interistituzionale e di economia di scala che ne possono derivare.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota abrogata.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.