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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

CAPO III
Disciplina dei procedimenti
Art. 141
1. La Regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice.(247)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

1 bis. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell’invio telematico degli stessi. (248)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

3. Per le richieste di permesso di costruire non può essere prescritta all’interessato la preventiva acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del comune.(143)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59.

4. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato tramite lo sportello unico allegando la relativa documentazione alla richiesta, oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della l. 241/1990. In mancanza, l’acquisizione è effettuata con le modalità di cui all’articolo 142, comma 10.(247)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti:
a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione, anche nel caso in cui la verifica comporti valutazioni tecnico discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente. (247)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

6. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’Sito esternoarticolo 2 della legge 30 Sito esternoaprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
8. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare allo sportello unico il nominativo dell’impresa che realizza i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Cassa edile dell’impresa; qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.
9. Nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 193, comma 1, relativamente agli interventi edilizi in corso di realizzazione, il comune acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa esecutrice, ordinando, in caso di inosservanza degli obblighi contributivi, la sospensione dei lavori.
10. Al fine di favorire l’attività di controllo sulla regolarità contributiva e l'applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle relative disposizioni:
a) il comune rende accessibile in via telematica ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile, nonché agli altri soggetti pubblici interessati, l’elenco delle imprese esecutrici degli interventi edilizi in corso di realizzazione. Le inosservanze degli obblighi contributivi da parte delle imprese esecutrici sono tempestivamente comunicate dai suddetti enti al comune, che ordina la sospensione dei lavori;
b) le aziende USL rendono accessibile in via telematica le notifiche preliminari di cui all’Sito esternoarticolo Sito esterno99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),. ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile;
c) l’impresa esecutrice trasmette ad INPS, INAIL ed alla Cassa edile interessata, la comunicazione di ultimazione dei lavori contestualmente alla trasmissione della medesima allo sportello unico, ai fini dei controlli di competenza dei suddetti enti.
11. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del d.lgs. 81/2008, l’esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA è preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso d.lgs. 81/2008. In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L’esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA, può essere riavviata solo dopo l’ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato XII del d.lgs. 81/2008, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).(247)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

12. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, Sito esternodel d.lgs. 81/2008 , l’organo preposto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.
13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l’efficacia della SCIA e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 1.000,00(250)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

(251)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

.
15. Le norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 13, sono direttamente applicabili e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 215.(247)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 16.

16. Per l’inizio di esercizio di un’attività produttiva resta fermo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 67 del d.lgs. 81/2008 , nel rispetto dei procedimenti disciplinati dal Sito esternod.p.r. 160/2010 .
17. L’interessato, direttamente o attraverso lo sportello unico, può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli interventi urbanistico edilizi di cui al presente capo.
Art. 142
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
1. La domanda di permesso di costruire è presentata allo sportello unico dal proprietario o da chi ne abbia titolo ed è corredata dagli elaborati progettuali richiesti.
2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali approvati ed adottati, al regolamento edilizio e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie (252)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

, alle norme relative all’efficienza energetica. Per le opere e gli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 135, non può essere presentata domanda per il permesso di costruire, fatti salvi i casi di cui all’articolo 135, comma 5.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire è comunicato al richiedente o ad un suo delegato il nominativo del responsabile del procedimento.
4. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dal regolamento edilizio.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga che l’asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 2, non corrisponda al vero in ordine alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di conformità ivi specificati, ne dà notizia all’autorità giudiziaria ed informa, altresì, il competente ordine professionale.
6. I termini di cui al comma 8(253)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

, possono essere interrotti una sola volta dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 6, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifiche entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici(254)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6.
8. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa di cui al comma 6, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto, accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle norme di riferimento vigenti, e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo.
9. Qualora nel termine di cui al comma 8, non siano rilasciati i prescritti pareri di competenza comunale, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al medesimo comma 8.
10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).(255)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, è adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dall’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui al capo IV della l. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull’albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (255)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

12. I termini di cui al comma 8(253)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

, sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all’interessato.
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai capo IV della l. 241/1990.(255)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).(493)

Periodi aggiunti con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 17.

13 bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all’articolo 135, comma 5, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. (256)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 17.

Art. 143
Varianti in corso d’opera
01. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA. (145)

Comma inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60.

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera, le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: (146)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60.

a) dette varianti siano conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
b) non comportino modifiche della sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Codice oppure ricadente in zona omogenea “A” di cui al d.m. 1444/1968, o altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;
c) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;
d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.
2. Oltre a quelle di cui al comma 1, non comportano la sospensione dei relativi lavori le varianti in corso d’opera che non configurino una variazione essenziale come definita dall’articolo 197, al permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e che:
a) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;
b) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.
3. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi dei commi 1 e 2, sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista non oltre la data della comunicazione di ultimazione dei lavori. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 183, determinato con riferimento alla data del permesso di costruire o della SCIA, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 149, comma 1, e comunque prima della scadenza del termine di validità del permesso di costruire o della SCIA.
Art. 144
Poteri sostitutivi
2. Decorsi inutilmente i termini per il rilascio del permesso di costruire previsti dall'articolo 142, l’interessato può inoltrare istanza alla Regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento.(259)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 18.

3. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al comma 2, sono a carico del comune.
Art. 145
Disciplina della SCIA
1. La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo allo sportello unico.
2. La SCIA è accompagnata da:
a) una relazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie (260)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 19.

, alle norme relative all’efficienza energetica;
b) gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione;
c) l’indicazione dell’impresa cui sono affidati i lavori, ai sensi dell’articolo 141, comma 8;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 147 e dall’articolo 167, comma 1(449)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

, (388)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 34.

ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della SCIA.
2 bis. Nei casi di cui all'articolo 169, l'attestazione di deposito del progetto alla struttura regionale competente è trasmessa, ad integrazione della SCIA, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, riparazione o sopraelevazione. (389)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 34.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, la SCIA è inefficace qualora sia presentata senza gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e d).
4. Ai fini della relazione asseverata di cui al comma 2, lettera a), il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Nel caso in cui il comune riscontri che l’asseverazione del professionista non corrisponda al vero e sia tale da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza.
5. La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla data di presentazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, l’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA ad eccezione dei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, nei quali la segnalazione è presentata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori(494)

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 18.

. L’interessato è tenuto a trasmettere al competente ufficio comunale la comunicazione di fine lavori. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini, l’avente titolo deve presentare una nuova SCIA concernente la parte non ultimata. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 143, l’interessato deve presentare una nuova SCIA, descrivendo le variazioni da apportare all’intervento originario.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 e dall’articolo 147, ove entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA sia riscontrata l’assenza di uno o più degli atti di cui al comma 2, o la non conformità delle opere da realizzare agli strumenti o alle normative di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, il comune notifica al proponente, al progettista o al direttore dei lavori, entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione degli interventi e l’ordine di ripristino delle parti poste in essere o, nei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
7. Nel caso di cui al comma 6, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare una nuova SCIA oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, oppure mediante l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, qualora alla SCIA siano allegati gli atti di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed e), ma sia riscontrata l’incompletezza o l’inadeguatezza degli elaborati di cui al comma 2, lettera b), il comune invita l’interessato a regolarizzare la segnalazione certificata, assegnandogli a tal fine un termine congruo.
9. Presso il cantiere è depositata copia della SCIA, dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, ove dovuto, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA medesima.
10. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all’attestazione asseverata di cui all’articolo 149, comma 1, comunica gli estremi dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.(261)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 19.

Art. 146
Poteri di vigilanza in caso di SCIA
1. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 145, comma 6, il comune adotta i provvedimenti previsti dal medesimo comma in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (147)

Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61.

3. L’adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori di cui al comma 1(149)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61.

, è subordinata all’accertamento, da parte del comune, dell’impossibilità di tutelare l’interesse pubblico protetto mediante conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni.
4. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma 3, il comune ordina la rimozione delle opere eseguite.
Art. 147
Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell’inizio lavori nella SCIA e nella CILA(262)

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter (496)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 19.

, e all’articolo 135, l’interessato richiede allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio. Tale istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA. Ai fini dell'acquisizione di tali atti, lo sportello unico convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal d.p.r. n. 31/2017.(263)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1 o, nei casi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, decorsi trenta giorni dall’esito della conferenza.(497)

Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 19.

In caso di esito negativo di tale conferenza, la SCIA è priva di effetti. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all’articolo 146.(263)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla CILA di cui all'articolo 136, comma 4, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio. (264)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

3. I comuni possono prevedere nel regolamento edilizio forme di istruttoria per una valutazione preliminare delle istanze.
Art. 148
Commissione edilizia
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il comune può deliberare di istituire la commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 4, comma 3, del d.l. 398/1993 convertito dalla Sito esternol. 493/1993 , i casi in cui la commissione deve essere sentita nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.
2. I componenti elettivi della commissione edilizia sono professionisti scelti con procedura comparativa in base ad una terna proposta dagli ordini o collegi di appartenenza. Alla scadenza del mandato sono confermabili una sola volta. Essi non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni(150)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62.

.
3. Il responsabile del procedimento comunale partecipa alla seduta della commissione al solo fine di illustrare il progetto.
Art. 149
Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità(265)

Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati attestano(266)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

la conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi.
2. L'attestazione(267)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

di agibilità delle unità immobiliari assevera(266)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo,(268)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di(269)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico:
a) l’attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2;
b) il certificato di collaudo statico di cui all'articolo 175, oppure, per gli interventi di cui all'articolo 175, comma 4 bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 141, comma 15;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;
f) la copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione; (270)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

f bis) l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 135 bis, comma 2 bis, del d.p.r. 380/2001. (557)

Lettera aggiunta con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 17.

3 bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. (271)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

3 ter. L’agibilità decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3. (271)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, l’azienda USL esegue ispezioni, anche a campione, per(151)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63.

verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni. A tal fine il comune fornisce periodicamente all’azienda USL le informazioni necessarie. Le ispezioni comprendono le verifiche relative al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, delle dichiarazioni di conformità degli impianti, della valutazione dei requisiti acustici passivi,(152)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63.

delle norme per il superamento delle barriere architettoniche, nonché il controllo di conformità delle misure preventive e protettive realizzate sulle coperture ai sensi dell’articolo 141, comma 13. Sono comunque soggette a controllo ai fini dell’applicazione della l.r. 47/1991 , le opere relative agli edifici e locali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della stessa l.r. 47/1991 .
4 bis. Per la copertura dei costi necessari per le ispezioni previste al comma 4 è richiesto, al momento della trasmissione allo sportello unico dell’attestazione dell’agibilità, la corresponsione di un contributo destinato alle aziende unità sanitarie locali di importo massimo comunque non superiore ad euro 100, il cui ammontare è determinato, mediante deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) destinazione d'uso degli edifici o delle costruzioni da assoggettare ad ispezione;
b) metri quadrati di superficie delle costruzioni o degli edifici oggetto dell'ispezione. (153)

Comma aggiunto con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63.

Art. 150
Agibilità parziale
1. La attestazione asseverata di agibilità di cui all’articolo 149, può essere trasmessa anche:(272)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 22.

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 ; poi abrogato con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

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Parola prima sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 ; poi così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 marzo 2024, n. 10, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.