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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014

CAPO II
Disciplina degli atti
Art. 132
Competenze del SUE e del SUAP
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia residenziale e le relative funzioni di controllo competono allo sportello unico per l’edilizia (SUE).
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 160/2010 , la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva compete allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
3. Le disposizioni procedurali di cui al presente capo, si applicano al SUE e al SUAP, di seguito denominati “sportello unico”, nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 133
Tipologia degli atti
1. Sono soggette a permesso di costruire rilasciato tramite(127)

Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53.

sportello unico, secondo il procedimento di cui all’articolo 142, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all’articolo 134, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter. (226)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 10., poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12.

.
2. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, del regolamento edilizio e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Il rilascio del permesso è in ogni caso subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune della realizzazione delle stesse nel successivo triennio, oppure all’impegno dei privati di procedere all’esecuzione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto del permesso. E' altresì subordinato alla verifica della legittimità dello stato di fatto dell'immobile oggetto dell'intervento.
3. Nel permesso di costruire sono indicati i termini d’inizio e d’ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano intervenuti a ritardare l’inizio dei lavori. II termine di ultimazione di cui all'articolo 149, comma 1, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tale termine, il permesso decade per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla sua scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.(128)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53.

La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per cause di forza maggiore non imputabili alla volontà dell'interessato. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori,(129)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53.

oppure quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il titolare del permesso di costruire deve dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte non ultimata.
4. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei permessi di costruire in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano completati entro il termine di tre anni dalla data di ricevimento della comunicazione d’inizio lavori da parte dello sportello unico.
5. Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e l’applicazione delle sanzioni previste nel titolo VII.
6. Sono subordinati a SCIA le opere e gli interventi di cui all’articolo 135, in conformità con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e nel rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 145.
7. La SCIA presentata per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter,(477)

Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12.

e all’articolo 135, dà conto della preventiva verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile oggetto dell'intervento.(227)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 10.

7 bis. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell’unità immobiliare o dell’immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata sulla base della documentazione di cui all’articolo 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all’epoca vigenti.(478)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12.

7 ter. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti la verifica della legittimità dello stato di fatto dell’immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata unicamente in relazione alla volumetria complessiva o alla superficie totale dello stesso ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di immobili soggetti ai vincoli previsti dal Codice e, in ogni caso, qualora l’edificio sia interessato da interventi edilizi realizzati in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dallo stesso ovvero con variazioni essenziali di cui all’articolo 197.(479)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 12.

Art. 134
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA(228)

Parole aggiunte con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

1. Costituiscono trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136;
b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettera e bis);(130)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54, poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

b ter) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettere a) e b); (229)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
d) la realizzazione d’infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003(228)

Parole aggiunte con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

;
e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; (373)

Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29.

f) la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente;
h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'articolo 123;
3) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva;
4) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva; (480)

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli di cui alla lettera h), numero 4;(481)

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui alla lettera h). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi, se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente.
m) le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorché ad uso pertinenziale privato, (132)

Parole inserite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54.

comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato(231)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

.
2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA, oltre alle fattispecie di cui all’articolo 23, comma 01 del d.p.r. 380/2001, i manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a) e(336)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72.

(232)

Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

gli interventi di cui al comma 1, lettere g) ed h), ove non ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.(375)

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30.

2 bis. Possono altresì essere realizzati mediante SCIA in alternativa al permesso di costruire i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di cui al comma 1, lettera e bis). (376)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

2 ter. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA i manufatti di cui all’articolo 78, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84. (376)

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

2 quater. Nei casi di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall’articolo 145, ferme restando le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001. (483)

Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

3. Per le opere pubbliche dei comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dal d.lgs. 50/2016(231)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 11.

, ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
4. Sono soggette a permesso di costruire le varianti in corso d’opera diverse da quelle di cui all’articolo 135, comma 3, e articolo 143.
Art. 135
Opere ed interventi soggetti a SCIA
2. Sono soggetti a SCIA:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento delle volumetrie (377)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31.

esistenti oppure deroga agli indici di edificabilità (378)

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31.

, fermo restando quanto stabilito all’articolo 136, comma 1, lettera b);
b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), detti interventi possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso, purché non implicanti incremento del carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l’agibilità dell’unità immobiliare, oppure per l’accesso alla stessa, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice; (379)

Nota abrogata.

(484)

Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14.

c) fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), e comma 2 bis e dall'articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio; (380)

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31.

d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), 2 e 2 bis) (381) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di una volumetria aggiuntiva (381) non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell’edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale; (234)

Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ricadenti all'esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; (382)

Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12, ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

e ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione; (235)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

h) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994 , negli appostamenti fissi per l’attività venatoria autorizzati(134)

Parole soppresse con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 55.

ai sensi della medesima legge regionale;
i) le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 143, sono altresì realizzabili mediante SCIA, previa sospensione dei lavori, le varianti in corso d’opera ai permessi di costruire aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 2(237)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
3 bis. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, soggetta a SCIA, è disciplinata dall’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). (238)

Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

4. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità ed in particolare qualora:
a) l’esecuzione delle opere interessi beni tutelati ai sensi del Codice;
b) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
c) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 143 del Codice, alle prescrizioni oppure alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla Sito esternoparte III, titolo II del d.lgs. 152/2006 .
5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g). In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 200. (239)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

Art. 136
Attività edilizia libera
1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) fermo restando quanto previsto all’articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
b bis) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 98; (383)

Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 32.

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e bis) l’installazione, anche in via continuativa, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, e loro pertinenze e accessori, purché si tratti di manufatti che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalla normativa regionale di settore; (486)

Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15.

f) l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;
g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;
h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (240)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato allo sportello unico, comprensiva dell’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio e non comportino modifiche ai prospetti;(487)

Parole aggiunte con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15

a bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio (241)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso. (384)

Parole inserite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 32.

a ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell’edificio principale; (241)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

a quater) i mutamenti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina di cui all’articolo 98; (385)

Lettera inserita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 32.

c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti; (488)

Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15.

c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti (489)

Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15.

, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo; (10)

Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2, poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10.

f) i manufatti temporanei di cui all’articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche;
f bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere; (241)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

f ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso; (241)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

f quater) fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio. (241)

Lettera inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

3. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dall’articolo 17 della l.r. 39/2005.(240)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a), a bis), a ter) a quater) (447)

Parole inserite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 74.

, f bis), f ter) ed f quater),(243)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

l'interessato trasmette allo sportello unico l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.(11)

Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2.

(386)

Parole aggiunte con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 32.

(448)

Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 74.

4 bis. Nel caso in cui in corso d’opera siano apportate modifiche al progetto allegato alla comunicazione di inizio lavori asseverata, è facoltà dell’interessato depositare allo sportello unico, ad ultimazione dei lavori, l’elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato con i contenuti di cui al comma 4, ferma restando l’acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini della realizzazione di tali interventi, ivi compresi quelli previsti dal Codice (524)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 72.

. (490)

Comma aggiunto con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15.

5. Riguardo agli interventi di cui al comma 4, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla documentazione per la variazione catastale, ove prescritta, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti uffici dell’agenzia delle entrate. (240)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

6. La mancata comunicazione dell’inizio lavori, di cui al comma 2, oppure la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro(12)

Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2.

. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
7. Agli interventi di cui al comma 2, lettera a),(243)

Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

eseguiti in corso d’opera, in variante ai permessi di costruire o alle SCIA, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 143 e all’articolo 211.
8. La comunicazione relativa agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e a bis) (244)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

, è subordinata alla corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.(11)

Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2.

9. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alle lettere c), c bis) ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di cui al comma 2, detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune può disporre l’effettuazione di controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione.(240)

Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 13.

Art. 137
Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia
1. Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare:
a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali:
1) i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
2) i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto;
3) gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili;
4) le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati;
6) i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo;
7) le recinzioni realizzate in rete con sostegni(139)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57.

semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo;
8) gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili.
b) le installazioni temporanee o stagionali, quali:
1) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; (14)

Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3.

2) l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi;
2 bis) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive; (140)

Numero inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57.

3) le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi;
4) le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;
5) le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali.
c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali:
1) l’installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione;
2) le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione.
d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali:
1) le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turistico-ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione;
2) i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione.
e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:
1) l’installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili;
2) le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici;
3) le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;
4) i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, fermo restando il rispetto della normativa di settore;
5) le opere funerarie collocate all’interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, monumenti funebri;
6) l’installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata;
7) le serre temporanee e le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, non soggette a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo sportello unico ai sensi delle norme statali o regionali;
7 bis) la realizzazione di impianti di colture stagionali o poliennali; (140)

Numero inserito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57.

8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive alle fattispecie elencate nel presente comma.
2. Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi oggetto del regolamento di cui all’articolo 216(245)

Parola così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 14.

.
3. È comunque prescritto:
a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo;
c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.
Art. 138
Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore. Regolamento
1. I progetti degli interventi relativi ad immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali o dal regolamento edilizio, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all’articolo 136 comma 1, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera b), e 136, comma 2, lettera a), relativi a immobili o a parti di essi sottoposti alla disciplina di cui alla parte II del Codice, o Sito esternodella l. 394/1991 , oppure siti nelle zone territoriali omogenee classificate "A" ai sensi del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, o per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti medesimi, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.
3. Nel rispetto della normativa statale e del regolamento regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono prevedere specifiche deroghe ai requisiti minimi fissati dalle vigenti norme igienico-sanitarie, per quanto riguarda le altezze interne, i rapporti aeroilluminanti, la ventilazione naturale e la superficie minima dei vani degli edifici definiti di valore storico, culturale, architettonico o testimoniale dagli strumenti medesimi, limitatamente ai casi in cui il rispetto puntuale di tali requisiti minimi contrasti con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di tale patrimonio edilizio.
4. Le deroghe di cui al comma 3, sono concesse previo parere favorevole dell’azienda unità sanitaria locale (USL), ai sensi dell’articolo 141, comma 5, lettera b) (246)

Parole soppresse con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 15.

.
Art. 139
Frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale
1. E’ consentito il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione urbanistica che non lo prevedono o non lo consentono, a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d’uso e che l’intervento non comporti aumento di superficie edificabile(387)

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33.

o di volume.
2. Il frazionamento di cui al comma 1, è subordinato:
a) alla presentazione al sportello unico da parte dell’imprenditore interessato di un piano industriale che dimostri la necessità dell’intervento ai fini del mantenimento dell’attività produttiva e della salvaguardia dell’occupazione;
b) all’approvazione del piano da parte del comune.
3. Il comune approva il piano industriale a seguito della verifica delle condizioni di cui al comma 1, e della valutazione positiva circa la rispondenza del piano alle finalità di cui al comma 2, lettera a), della compatibilità dell’attività da insediare con quella già esistente, fermo restando il rispetto delle normative ambientali di riferimento.
Art. 140
Deroghe al d.m. 1444/1968
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, l’edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 metri, purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.(491)

Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16.

1 bis. Nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia eseguiti in deroga ai limiti di distanza, di cui al comma 1, sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. (492)

Comma inserito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16.

2. Limitatamente ai casi previsti e disciplinati dal piano operativo, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi di cui al titolo V, capo II, o del piano di intervento di cui all’articolo 126:
a) sono ammesse distanze inferiori tra fabbricati nel caso di cui all’articolo 9, ultimo periodo del d.m. 1444/1968;
b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all’articolo 134, comma 1, lettere f), h) ed l), sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all’interno dell’area di intervento.
3. Nei piani attuativi di cui al comma 2, o nel piano di intervento di cui all’articolo 126, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili anche nei confronti di edifici posti all’esterno del perimetro del piano attuativo o del piano di intervento, e agli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 134, comma 1, lettera f).
4. I comuni possono prevedere nei loro strumenti urbanistici, anche attuativi, la facoltà di realizzare ampliamenti degli edifici o degli stabilimenti produttivi esistenti, in deroga alle distanze previste dal d.m. 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, oltre alla minima dotazione degli standard.
5. La realizzazione di gruppi di edifici produttivi in deroga alle distanze di cui al d.m. 1444/1968, è comunque ammessa se gli edifici formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
6. I comuni, ai sensi dell’articolo 97,(141)

Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58.

possono motivatamente riconoscere che gli interventi di cui ai commi 4 e 5, in quanto finalizzati al mantenimento delle attività produttive ed al mantenimento od incremento dell'occupazione, rientrano tra quelli attinenti all'interesse pubblico.

Note del Redattore:

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vedi Avviso di Rettifica, pubblicato sul BURT n. 54 del 14 novembre 2014.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35, art. 61 .

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Note soppresse.

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Lettera prima inserita con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 , poi così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 2 .

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Nota soppressa.

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Numero così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 20 aprile 2015, n. 49, art. 4 .

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 233 del 21 ottobre 2015 , si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 24 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 30 .

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Note soppresse.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 36 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 37 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 38 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 43 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 45 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 46 .

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Periodo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 48 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 53 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 54 ; poi sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 20 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 70 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 57 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 59 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 60 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 61 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 62 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 63 .

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 70 ; poi è così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 71 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 72 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 75 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 77 , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 78 .

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Comma così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 82 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 84 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, art. 86 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 2 .

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Regolamento regionale 25 agosto 2016, n. 63/R , emanato con d.p.g.r. 25 agosto 2016, n. 63/R.

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Regolamento regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R , emanato con d.p.g.r. 14 febbraio 2017, n. 4/R.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 18 .

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 luglio 2017, n. 37, art. 19 ; ed ora così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 69 .

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Regolamento regionale 5 luglio 2017, n. 32/R , emanato con d.p.g.r. 5 luglio 2017, n. 32/R.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Alinea e lettere così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 20.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 21.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 35.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2017, n. 67, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 15 .

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Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R , emanato con d.p.g.r. 24 luglio 2018, n. 39/R.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 74 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 15 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 17 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 18 , ed ora così sostituito con con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 20 .

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Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punteggiatura così modificata con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 29 .

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 30 . Successivamente la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 30, comma 5, della l.r. 69 del 2019, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Nota abrogata.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Lettera prima inserita con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 3 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 43 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 4 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 45 .

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Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 46 . Dopo che la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Punteggiatura così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 52 .

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Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 6 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 5 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 60 .

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Comma prima inserito con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 , poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 64 .

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Articolo inserito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 1 1 .

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Parol a aggiunt a con l.r. 2 3 dicembre 2019, n. 80 , art. 12.

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Regolamento regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R , emanato con d.p.g.r. 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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Parola così corretta con Avviso di rettifica, pubblicato sul BURT n. 7 12 febbraio 2020.

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Regolamento regionale 6 marzo 2017, n. 7/R , emanato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 7/R.

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In relazione ad alcune proroghe dei termini di efficacia, vedi legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 72. , poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 1

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 75.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 76. Successivamente la Corte costituzionale , con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della l.r 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 del presente articolo, poi così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n.47 art. 21.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 77.

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Regolamento 12 agosto 2020, n. 88/R , emanato con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 88/R.

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Il termine è differito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102, art. 4 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione del presente comma, il comma è abrogato con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 2 .

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo.

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, che introduceva anche questo comma, il comma è così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 1 .

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Dopo che la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 2 del 2021 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, l.r. 22 novembre 2019, n. 69, limitatamente all'introduzione dei commi 4 e 5 del presente articolo, di seguito comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 2021, n. 5, art. 3 .

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 5 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021 n. 47, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art 12 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 13 .

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Lettera così sostituta con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 14 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 15 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 23 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 27 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 30 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 32 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 33 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 35 .

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Parole così sostituite con l .r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 36 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 37 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 38 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 39 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 40 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 41 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 42 .

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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R , emanato con d.p.g.r. 19 gennaio 2022, n. 1/R.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 11 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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