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Legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 19
- Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 21 della l.r. 66/2005 è sostituto dal seguente:
Art. 21 - Sanzioni amministrative
1. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8 per le violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai regolamenti di cui all’articolo 14 si applicano le sanzioni di cui al
Sito esternodecreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
(Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell’
Sito esternoarticolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96
).
2. Chiunque esercita l’attività di pescaturismo senza la comunicazione di cui all’articolo 17 bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
3. Chiunque viola quanto prescritto all’articolo 17 bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
4. Chiunque esercita l’attività di pescaturismo in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 17 quater e 17 quinquies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
5. Chiunque esercita l’attività di ittiturismo senza titolo abilitativo in violazione dell’articolo 17 septies, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
6. L’acquacoltore che viola quanto prescritto all’articolo 17 septies, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
7. L’acquacoltore che non rispetta il rapporto di principalità prescritto all’articolo 17 octies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
8. Chiunque esercita l’attività di ittiturismo in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 17 novies
(1)

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 51.

è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
9. L’ente competente all’irrogazione e all’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 bis, 17 quater e 17 quinquies è la provincia competente sulla fascia marina antistante il territorio di competenza.
10. L’ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies, 17octies e 17 novies
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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 51.

è il comune.
11. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 2 a 8 si osservano le disposizioni di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.