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Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55

Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 8 ottobre 2014

Art. 4
- Dichiarazione della nullità degli incarichi (2)

Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 18.

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.