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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma settimo, e l’Sito esternoarticolo 122, comma primo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera f), l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 31 comma 1, dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’Sito esternoarticolo 122, primo comma, della Costituzione );


Visto il parere negativo della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 29 luglio 2014;


Considerato quanto segue:


1. Con la presente legge, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 122, comma primo, della Costituzione , nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e in attuazione degli articoli 6 e 31 dello Statuto, la Regione Toscana esercita la propria potestà legislativa in materia elettorale disciplinando il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;


2. In seguito all’entrata in vigore della Sito esternolegge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) la Regione Toscana è stata la prima regione italiana a statuto ordinario a dotarsi, già nel 2004, di una autonoma legislazione organica in materia elettorale: prima disciplinando il sistema di elezione con la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, conseguentemente, normando le modalità per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) ed il procedimento elettorale con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);


3. La disciplina elettorale contenuta nella sopracitata l.r. 25/2004 , nonostante abbia garantito la realizzazione di importanti principi quali la governabilità, la garanzia di un’adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche, si è caratterizzata per aver prodotto un insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste “bloccate” e, in continuità con quanto disposto dalla precedente normativa nazionale (Sito esternolegge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.”), sulla presenza di una quota di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale (cosiddetto listino);


4. Questo deficit di rapporto tra elettori ed eletti è stato colmato soltanto in parte dalla l.r. 70/2004 sulla selezione dei candidati alle elezioni regionali, in quanto, la possibilità di partecipare alle elezioni primarie regolamentate dalla Regione, è rimasta una scelta facoltativa per ciascuna forza politica;


5. Si ritiene pertanto opportuno disciplinare il sistema elettorale con una nuova legge sostitutiva dell’attuale l.r. 25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al fine di garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l’elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale;


6. In merito alla modalità di attribuzione dei seggi la presente legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con premio di maggioranza e sbarramento differenziato, in cui è consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui ciascuna forza politica può facoltativamente indicare fino a tre candidature regionali;


7. Per contenere i possibili effetti negativi del voto di preferenza è necessario prevedere una modalità di espressione dello stesso che ne incentivi al massimo l’utilizzo nonché evitare la presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica al fine di favorire l’omogeneità delle stesse;


8. Al fine di evitare un’eccessiva “disproporzionalità” tra voti ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell’attribuzione del premio di maggioranza, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di accedere ad un secondo turno elettorale tra le due candidate o candidati presidenti più votati qualora nessuno di essi abbia conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi al primo turno;


9. E’ inoltre necessario prevedere apposite disposizioni per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche dal legislatore nazionale per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con la Sito esternolegge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”), si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso. Inoltre, viene adottato il principio dell’alternanza di genere per la composizione delle liste circoscrizionali e per le candidature regionali, qualora presenti;


10. In rapporto all’attuale normativa elettorale è necessario confermare anche nella presente legge:


1) la clausola di rappresentanza territoriale, al fine di garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto;

2) la soglia di garanzia per le minoranze, prevedendo che ad esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spetti almeno il 35 per cento dei seggi;

3) la previsione dell’incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. E’ altresì opportuno prevedere una diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste al fine di agevolare la presentazione delle stesse.


11. Essendo la presente legge incentrata sul sistema delle preferenze, viene meno per l’ordinamento regionale la necessità di disporre di una normativa specifica per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive. Si prevede pertanto l’abrogazione della l.r. 70/2004 .


Approva la presente legge

Art. 1
- Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
Art. 2
- Composizione del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri.
2. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.
Art. 3
- Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 122, primo comma, della Costituzione , salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.
Art. 4
- Indizione delle elezioni
1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'articolo 8, comma 4.
3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.
Art. 5
- Elettorato attivo
1. Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.
Art. 6
- Elettorato passivo
1. Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.
Art. 7
- Circoscrizioni elettorali
1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:
a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;
b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d’Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;
c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;
d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.
Art. 8
- Liste circoscrizionali
1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.
3. Le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all’atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.
4. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.
5. Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.
6. Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.
7. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
8. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti.
9. Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo sono presentate in almeno nove circoscrizioni.
Art. 9
- Gruppi di liste e coalizioni
1. E' definito “gruppo di liste” l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.
2. E' definito “coalizione di liste” l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
Art. 10
- Limiti di candidatura
1. E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.
2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.
3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.
Art. 11
- Modalità di presentazione delle liste
1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
a) da almeno 525 e da non più di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.
3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all’articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo.(1)

Si veda l'art. 1 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 75.

3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l’unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi.(3)

Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29, art. 1.

4. La firma delle elettrici ed elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
5. La firma dell'elettrice e dell'elettore è autenticata ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
6. Nessuna elettrice e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui è collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
8. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.
Art. 12
- Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale
1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l’ufficio centrale regionale.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell' articolo 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b).
5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.
Art. 13
- Scheda elettorale
1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura “lista regionale presente”. A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.(4)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

3. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui la lista è collegata.(4)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

4. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all’interno di un rettangolo più ampio. All’interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all’interno di tale rettangolo, il nome e il cognome del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione centrale.(4)

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4 (5)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

, è definita mediante sorteggio.
5 bis. Il modello di scheda è allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”). (2)

Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79, art. 16.

Art. 14
- Espressione del voto
1. Ciascuna elettrice ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.
2. Nel caso in cui l’elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.
3. Ciascuna elettrice ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell’ordine di elencazione della lista.
4. Nel caso in cui l’elettrice e l’elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale , della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
5. Nel caso in cui l’elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
6. Nel caso in cui l’elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
Art. 15
- Elezione del Presidente della Giunta regionale
1. È eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.
2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l’elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.
3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento.
4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.
5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.
6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l’elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d’età.
Art. 16
- Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste
1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.
2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.
Art. 17
- Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze
1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:
a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;
b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.
2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 18
- Soglie di accesso ai seggi
1. Accedono al riparto dei seggi:
a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;
b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.
Art. 19
- Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste
1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
2. Per l’assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.
4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.
5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.
Art. 20
- Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione
1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d’accesso di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Art. 21
- Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale
1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.
2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.
Art. 22
- Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali
1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali ed eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell' articolo 21, comma 2.
2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.
3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.
4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.
5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra elettorale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.
6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.
7. Nell’ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all’articolo 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell’ordine di lista.
Art. 23
- Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali
1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:
a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);
b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.
3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.
Art. 24
- Elezione plurima
1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.
2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.
Art. 25
- Elezione plurima candidato regionale
1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell’articolo 22, comma 2, e anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l’elezione di un consigliere regionale di cui all’articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all’articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un’unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l’elezione di un consigliere regionale di cui all’articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all’articolo 22, comma 6).
2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l’esaurimento di candidate e candidati disponibili per l’elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all’articolo 26, comma 2.
Art. 26
- Surroga dei consiglieri regionali
1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non già eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.
2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalità:
a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);
b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale
Art. 27
- Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere
1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.
Art. 28
- Abrogazioni
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);
b) la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).
Art. 29
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.