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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma settimo, e l’Sito esternoarticolo 122, comma primo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera f), l’articolo 6, comma 1, e l’articolo 31 comma 1, dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’Sito esternoarticolo 122, primo comma, della Costituzione );


Visto il parere negativo della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 29 luglio 2014;


Considerato quanto segue:


1. Con la presente legge, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 122, comma primo, della Costituzione , nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e in attuazione degli articoli 6 e 31 dello Statuto, la Regione Toscana esercita la propria potestà legislativa in materia elettorale disciplinando il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;


2. In seguito all’entrata in vigore della Sito esternolegge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) la Regione Toscana è stata la prima regione italiana a statuto ordinario a dotarsi, già nel 2004, di una autonoma legislazione organica in materia elettorale: prima disciplinando il sistema di elezione con la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, conseguentemente, normando le modalità per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) ed il procedimento elettorale con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);


3. La disciplina elettorale contenuta nella sopracitata l.r. 25/2004 , nonostante abbia garantito la realizzazione di importanti principi quali la governabilità, la garanzia di un’adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche, si è caratterizzata per aver prodotto un insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste “bloccate” e, in continuità con quanto disposto dalla precedente normativa nazionale (Sito esternolegge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.”), sulla presenza di una quota di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale (cosiddetto listino);


4. Questo deficit di rapporto tra elettori ed eletti è stato colmato soltanto in parte dalla l.r. 70/2004 sulla selezione dei candidati alle elezioni regionali, in quanto, la possibilità di partecipare alle elezioni primarie regolamentate dalla Regione, è rimasta una scelta facoltativa per ciascuna forza politica;


5. Si ritiene pertanto opportuno disciplinare il sistema elettorale con una nuova legge sostitutiva dell’attuale l.r. 25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al fine di garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l’elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale;


6. In merito alla modalità di attribuzione dei seggi la presente legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con premio di maggioranza e sbarramento differenziato, in cui è consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui ciascuna forza politica può facoltativamente indicare fino a tre candidature regionali;


7. Per contenere i possibili effetti negativi del voto di preferenza è necessario prevedere una modalità di espressione dello stesso che ne incentivi al massimo l’utilizzo nonché evitare la presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica al fine di favorire l’omogeneità delle stesse;


8. Al fine di evitare un’eccessiva “disproporzionalità” tra voti ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell’attribuzione del premio di maggioranza, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di accedere ad un secondo turno elettorale tra le due candidate o candidati presidenti più votati qualora nessuno di essi abbia conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi al primo turno;


9. E’ inoltre necessario prevedere apposite disposizioni per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche dal legislatore nazionale per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con la Sito esternolegge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”), si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso. Inoltre, viene adottato il principio dell’alternanza di genere per la composizione delle liste circoscrizionali e per le candidature regionali, qualora presenti;


10. In rapporto all’attuale normativa elettorale è necessario confermare anche nella presente legge:


1) la clausola di rappresentanza territoriale, al fine di garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto;

2) la soglia di garanzia per le minoranze, prevedendo che ad esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spetti almeno il 35 per cento dei seggi;

3) la previsione dell’incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. E’ altresì opportuno prevedere una diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste al fine di agevolare la presentazione delle stesse.


11. Essendo la presente legge incentrata sul sistema delle preferenze, viene meno per l’ordinamento regionale la necessità di disporre di una normativa specifica per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive. Si prevede pertanto l’abrogazione della l.r. 70/2004 .


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.