Menù di navigazione

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 8
- Liste circoscrizionali
1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.
3. Le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all’atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.
4. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.
5. Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.
6. Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.
7. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
8. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti.
9. Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo sono presentate in almeno nove circoscrizioni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.