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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 3
- Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 122, primo comma, della Costituzione , salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.