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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 26
- Surroga dei consiglieri regionali
1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non già eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.
2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalità:
a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);
b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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