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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 24
- Elezione plurima
1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.
2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.