Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014
Art. 20
- Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione
1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d’accesso di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
Note del Redattore: