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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 20
- Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione
1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d’accesso di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.