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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 19
- Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste
1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
2. Per l’assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.
4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.
5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.