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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 16
- Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste
1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.
2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.