Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014
Art. 10
- Limiti di candidatura
1. E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.
2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.
3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.
Note del Redattore: