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Legge regionale 29 luglio 2014, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 9
- Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 40/2005
1. L'articolo 64 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 64 - Zona-distretto
1. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci.
2. Le zone-distretto:
a) valutano i bisogni sanitari e sociali della comunità e definiscono le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali della popolazione di riferimento;
b) assicurano l'integrazione operativa delle attività sanitarie e sociali svolte a livello territoriale dell’azienda sanitaria e dai comuni, nonché la loro interrelazione con le politiche locali di governo del territorio;
c) assicurano l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dai servizi direttamente gestiti dalla azienda unità sanitaria locale;
d) sviluppano iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli utenti sulle attività svolte dal servizio sanitario regionale;
e) garantiscono l'accesso alle prestazioni offerte dai presidi distrettuali ed a quelle rese dagli altri presidi aziendali;
f) assicurano il coordinamento tra le attività ospedaliere, le attività territoriali e quelle di prevenzione;
g) assicurano la presa in carico e il trattamento assistenziale delle cronicità, nonché la valutazione multidimensionale e la presa in carico unitaria delle non autosufficienze nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).
3. A ciascuna zona-distretto è preposto un responsabile di zona, nominato dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale a seguito di avviso pubblico tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64 bis, previa intesa con la conferenza zonale dei sindaci, che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di assistenza territoriale e integrazione sociosanitaria.
4. Il responsabile di zona provvede a:
a) coordinare le attività amministrative svolte nella zona-distretto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto delegato, avvalendosi della apposita struttura amministrativa individuata dal repertorio di cui all'articolo 58, comma 1;
b) garantire rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali e svolgere le attività di programmazione sanitaria e di integrazione sociosanitaria in diretta relazione con la conferenza zonale dei sindaci;
c) gestire il budget assegnato alla zona-distretto e negoziare con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto i budget di rispettiva competenza in coerenza con gli atti di programmazione aziendale e con gli atti di programmazione condivisi con la conferenza aziendale e zonale dei sindaci;
d) stabilire, ai fini dello svolgimento delle attività di assistenza territoriale, e nei limiti delle deleghe ricevute dal direttore generale, forme di collaborazione con i presidi ospedalieri in relazione alle determinazioni dell‘azienda sanitaria e agli atti di programmazione pluriennale e annuale di livello zonale coordinati dal PIS;
e) garantire le attività di monitoraggio e controllo della rete dei servizi territoriali anche in relazione con la conferenza zonale dei sindaci.
5. Nel territorio della zona-distretto il responsabile di zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da:
a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale
convenzionato, designati, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto;
b) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto;
c) un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore;
d) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal direttore generale, su proposta del responsabile di zona, tra i direttori delle corrispondenti unità operative professionali;
e) i responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'articolo 66, comma 4.
6. Il responsabile di zona, per le funzioni gestionali, è coadiuvato da un ufficio di direzione zonale composto da:
a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'articolo 66, comma 4;
b) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal responsabile di zona;
c) un medico referente unico zonale della medicina convenzionata individuato dal responsabile di zona tra i soggetti di cui al comma 5, lettera a).
d) il coordinatore sociale di cui all'articolo 37 della l.r. 41/2005 .
7. Tra i componenti dell'ufficio di direzione zonale di cui al comma 6 il responsabile di zona individua un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociosanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.
8. Il responsabile di zona, per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all’integrazione sociosanitaria, è coadiuvato da un apposito ufficio di piano costituito da personale messo a disposizione dai comuni e dall’azienda unità sanitaria locale. L’ufficio di piano supporta anche l’elaborazione del piano di inclusione zonale di cui all’articolo 29 della l.r. 41/2005 . L’insieme degli uffici di piano di livello zonale, afferenti alla stessa azienda sanitaria, costituisce il supporto tecnico delle conferenze dei sindaci di cui all’articolo 12 ed elabora il PIS aziendale.
9. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale delega al direttore della società della salute le funzioni di responsabile di zona. Tali funzioni sono esercitate sulla base dell’intesa prevista all’articolo 50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all’articolo 71 quindecies.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.