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Legge regionale 29 luglio 2014, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 15
1. Dopo l'articolo 71 octies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 71 novies decies - Disposizioni concernenti le società della salute in attività ai sensi dell'articolo 71 bis
1. Le società della salute già costituite all’entrata in vigore della l.r. 44/2014 possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, a condizione che entro il 31 dicembre 2014 sussistano entrambi i seguenti requisiti:
a) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettera c);
b) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettera d);
2. Possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, anche le società della salute che si impegnano ad assicurare le gestioni unitarie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 entro il 31 marzo 2015.
3. Entro il 31 dicembre 2014 le società della salute che intendono continuare ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, trasmettono alla Giunta regionale la documentazione attestante quanto previsto ai commi 1 e 2.
4. Sono soggette alle procedure di scioglimento di cui all’articolo 71 vicies le società della salute che alla data del 31 marzo 2015:
a) hanno trasmesso documentazione inadeguata a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) non hanno trasmesso alcuna documentazione;
c) non hanno adempiuto l’impegno di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale dei sindaci, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 e in caso di esito negativo della verifica invita le società della salute ad avviare le procedure di scioglimento nonché ad attivare la convenzione di cui all’articolo 70 bis in modo da garantire la continuità assistenziale.
6. Le assemblee dei soci delle società della salute che proseguono le attività svolgono le funzioni attribuite alla conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005 , ed in particolare:
a) approvano il piano di inclusione zonale;
b) formulano le proposte di articolazione zonale del PIS.
7. Il proseguimento delle attività delle società della salute in attuazione del comma 1 assolve alle funzioni previste dall’articolo 70 bis e alle funzioni previste dall’articolo 36 della l.r. 41/2005 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.