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Legge regionale 29 luglio 2014, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 12
1. Dopo l'articolo 70 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 70 bis - Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria
1. Negli ambiti territoriali in cui non sono costituite le società della salute l’esercizio dell’integrazione sociosanitaria è attuata attraverso apposita convenzione.
2. La convenzione è stipulata da tutti i comuni, ovvero dalle unioni dei comuni che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 41/2005 , della zona distretto e dall’azienda unità sanitaria locale del territorio, previa comunicazione a tutti i consigli comunali della zona distretto.
3. La responsabilità della gestione è attribuita all’azienda unità sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. La convenzione può prevedere che le risorse del fondo di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 66/2008 e le altre destinate a finanziare le attività sociali a rilevanza sanitaria siano attribuite al soggetto che gestisce in forma associata i servizi sociali.
5. La convenzione può disciplinare anche l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 41/2005 da parte dei comuni ivi compresi quelli tenuti all'esercizio associato di tali funzioni.
6. Entro il 31 dicembre 2014 le conferenze zonali dei sindaci trasmettono alla Giunta regionale le
convenzioni di cui al comma 1.
7. I comuni approvano la convenzione con deliberazione della conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della l.r. 41/2005 . Se l’ambito territoriale della zona distretto coincide con quello dell’unione di comuni, l’approvazione della convenzione spetta alla giunta dell’unione. La convenzione è sottoscritta dal presidente della conferenza zonale, in rappresentanza dei comuni e delle unioni della conferenza medesima. La convenzione è sottoscritta dal presidente dell’unione in caso di coincidenza dell’ambito territoriale.
8. L’organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione è la conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005 , integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato. La conferenza esercita le funzioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Le deliberazioni della conferenza sono adottate secondo le modalità definite dalla convenzione.
9. La convenzione definisce, in particolare, le modalità organizzative adottate in riferimento a:
a) i processi di programmazione e di partecipazione;
b) l’integrazione socio-sanitaria;
c) il coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati;
d) la realizzazione di servizi sociosanitari e sociali integrati.
10. Il riferimento organizzativo ed operativo per le attività regolate dalla convenzione è rappresentato dalla zona-distretto. Il responsabile della zona-distretto provvede all’attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione, nonché alle attività proprie dell’esercizio associato secondo le modalità individuate dalla convenzione.
11. L’esercizio associato opera con personale proveniente dall’azienda unità sanitaria locale e dagli enti locali.
12. Le funzioni e i servizi attinenti gli interventi in materia socio sanitaria sono finanziati dagli enti associati secondo i criteri stabiliti dalla convenzione nel rispetto dei vincoli definiti dagli atti di programmazione approvati nelle materie di competenza.
13. Se i comuni della zona distretto costituiscono una unione il cui ambito territoriale coincide con la zona distretto, l’organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione di cui al comma 3 è la giunta dell’unione, integrata dal rappresentante dell’azienda unità sanitaria locale. Le deliberazioni sono adottate secondo le modalità definite dalla convenzione.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della l.r. 68/2011 . La Giunta regionale elabora, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r.44/2014 , un apposito schema-tipo per la predisposizione della convenzione di cui al presente articolo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.