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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 45
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 le parole: “
esperti in comunicazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 le parole: “
deliberazione dell’Ufficio di presidenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
decreto del Presidente
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
5. Il trattamento economico del portavoce è determinato con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati.
”.
5. Al comma 7 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
applicano
” sono inserite le seguenti: “
in quanto compatibili
” e le parole: “
all’articolo 13 , comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 50 e 51
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.