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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

TITOLO II
- Modifiche alle leggi regionali 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 40/2009, 66/2011 e 77/2012
CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione)
Art. 54
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) è sostituito dal seguente:
1. La direzione dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a soggetto, anche esterno all'Amministrazione, in possesso, ai sensi della normativa vigente, del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'
Sito esternoarticolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Ordinamento della professione di giornalista). Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
”.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)
Art. 55
- Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 38/2007
1. L'articolo 52 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:
Art. 52 - Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse
1. Con regolamento di attuazione la Giunta regionale disciplina la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'
Sito esternoarticolo 93, comma 7 bis, del d.lgs 163/2006
per l'incentivazione del personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il regolamento di cui al comma 1 determina in particolare:
a) la percentuale entro il limite massimo di cui all'
Sito esternoarticolo 93, comma 7 bis, del d.lgs 163/2006
degli importi posti a base di gara per la costituzione del Fondo tenuto conto dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare;
b) i criteri e le modalità per l'individuazione del personale di cui al comma 2;
c) i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo a favore dei dipendenti di cui al comma 2 previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale tenuto conto dei criteri di cui all'
Sito esternoarticolo 93, comma 7 bis, del d.lgs 163/2006
;
d) le modalità applicative dell'
Sito esternoarticolo 93, comma 7 ter, del d.lgs. 163/2006
che determina il tetto massimo di incentivi che può essere corrisposto ai dipendenti nel corso di ciascun anno;
e) le modalità di erogazione degli incentivi;
f) i casi e le modalità di avvalimento degli uffici regionali da parte di altri enti pubblici per la progettazione di opere e lavori pubblici ai sensi dell'articolo 44;
g) i criteri per l'utilizzo della quota del Fondo di cui all'
Sito esternoarticolo 93 comma 7 quater, del d.lgs 163/2006
da destinare a spese per acquisto di beni per l'innovazione, l'ammodernamento e accrescimento dell'efficienza della Regione e dei servizi ai cittadini.
”.
CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale)
Art. 56
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organismi amministrativi delle società a partecipazione regionale) è sostituito dal seguente:
2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.
”.
Art. 57
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:
2. In caso di impedimento dell’assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.
”.
CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)
Art. 58
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) è sostituito dal seguente:
2. L'indennità è corrisposta per un importo non superiore al 50 per cento di quella
spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio preso le sedi di rappresentanza all'estero.
”.
2. Il comma 2 bis dell'articolo 15 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
2 bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:
a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente dell'1.4.1999, se spettanti
”.
CAPO V
- Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)
Art. 59
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
2 bis. Nei casi di cui al comma 2 primo periodo, il dirigente può delegare, ai sensi dell'
articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2009
, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.
”.
CAPO VI
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)
Art. 60
1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è abrogato.
CAPO VII
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)
Art. 61
1. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.