Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO VII
Art. 40
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 1/2009 le parole: “
dell’11 novembre 2008
” sono sostituite dalle seguenti: “
del 22 novembre 2011, n. 16
”.
Art. 41
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
e di un ufficio di segreteria organizzativa
” sono soppresse;
b) la parola: “
particolare
” è sostituita dalla seguente: “
organizzativa
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
Statuto
” sono inserite le seguenti: “
ove istituito,
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell’analoga determinazione della Giunta regionale, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente
4 bis. La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:
a) per l’ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei componenti dell’Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il limite disposto
dall’
Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2012, n. 122
;
b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall’
articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83
(Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della
l.r. 60/2000
e
della l.r. 45/2005
. Modifiche alla
l.r. 61/2012
).
”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 1/2009 , come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:
4 ter. In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l’operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4 bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
Art. 42
- Inserimento dell’articolo 49 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 49 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 49 bis - Criteri prioritari di selezione del personale
1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 49 è individuato prioritariamente, con le modalità definite con delibera del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio.
”.
Art. 43
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
Gli incarichi di responsabile dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio di segreteria organizzativa del Presidente del Consiglio regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso.
” sono sostituite dalle seguenti: “
L’incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto del
Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente stesso.
”;
b) dopo la parola: “
Statuto
” sono inserite le seguenti: “
, ove istituito,
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 50 della l.r.1/2009 il primo periodo è sostituito dal seguente:
2. Il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio, ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis, può essere scelto:
”;
3. Al comma 2 bis dell’articolo 50 della l.r.1/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “
segretari
” è sostituita dalla seguente: “
componenti
”;
b) dopo la parola: “
presidenza
” sono inserite le seguenti: “
e del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis, può essere scelto:
”;
Art. 44
2. Il comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore
complessità di cui all'
articolo 20 della l.r. 4/2008
con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione.
”.
3. Il comma 6 dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.
”.
4. Il comma 6 bis dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
6 bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale
”.
5. I commi 7 e 7 bis dell’articolo 51 della l.r. 1/2009 sono abrogati.
Art. 45
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 le parole: “
esperti in comunicazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 le parole: “
deliberazione dell’Ufficio di presidenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
decreto del Presidente
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
5. Il trattamento economico del portavoce è determinato con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati.
”.
5. Al comma 7 dell’articolo 52 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
applicano
” sono inserite le seguenti: “
in quanto compatibili
” e le parole: “
all’articolo 13 , comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
agli articoli 50 e 51
.”.
Art. 46
1. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
all’’articolo 49, commi
1 e 2
”, sono inserite le seguenti: “
ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis,
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 1/2009 le parole: “
il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, reclutato
” sono sostituite dalle seguenti: “
soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, reclutati
”.
4. Al comma 6 dell’articolo 53 della l.r. /2009 la parola: “
economico
” è soppressa.
Art. 47
- Abrogazione dell’articolo 54 della l.r. 1/2009
1. L’ articolo 54 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 48
1. Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 le parole: “
le precedenti dotazioni organiche dei gruppi consiliari interessati dalla variazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
il limite di spesa di cui all'articolo 49, comma 4 bis, lettera b).
”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 sono abrogati.
Art. 49
1. Al comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
consiliar
i” sono inserite le seguenti: “
ferma restando l’applicazione dell’articolo 49 bis
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 le parole “
il personale non dipendente
” sono sostituite dalle seguenti “
soggetti non dipendenti
”.
3. Al comma 8 bis dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 le parole “
del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell’opposizione, o di un componente dell’Ufficio di Presidenza,
” sono sostituite dalle seguenti “
e del presidente del gruppo
”.
Art. 50
1. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 1/2009 la parola: “
economico
” è soppressa.
Art. 51
1. Al comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 1/2009 le parole: “
posizione economica D5
,” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, commi da 8 a 13 e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta, fermo restando il limite complessivo di spesa per l’insieme del personale del gruppo ai sensi della normativa nazionale vigente, il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi da 8 a 13.
”.
Art. 52
1. Il comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Per il gruppo misto di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all’
articolo 8 della l.r. 83/2012
.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 1/2009 le parole: “
lettera c)
” sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.