Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014
CAPO III
- Modifiche al capo III della l.r.1/2009
Art. 24
- Modifiche all'articolo 22 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “d
eliberazione
” sono inserite le seguenti: “, su proposta del Direttore generale,
”.Art. 25
- Modifiche all'articolo 23 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
deliberazione
” sono inserite le seguenti: “,su proposta del Direttore generale
,”.2. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
2. Il direttore competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale, previa comunicazione al Comitato di direzione.
”.Art. 26
- Modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2009
1. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della l.r. 1/2009 è abrogato.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “
Il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri provenienti da paesi terzi, di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), avviene ai sensi della normativa statale vigente.
”.Art. 27
- Modifiche all'articolo 27 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 ter dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente periodo: “
Per motivate esigenze dell'amministrazione il termine di presentazione delle domande di trasferimento può essere ridotto a quindici giorni.
”.Art. 28
- Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: “
tra le direzioni general
i” sono sostituite dalle seguenti: “tra le strutture di vertice della Giunta regionale
”.2. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
3. La mobilità dei dipendenti tra le strutture di vertice della Giunta regionale è disposta dal Direttore generale. La mobilità dei dipendenti dalla struttura organizzativa della Giunta regionale alla struttura organizzativa del Consiglio regionale è disposta dal Direttore generale, previa intesa con il Segretario generale e viceversa.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.