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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO III
Art. 24
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “d
eliberazione
” sono inserite le seguenti: “
, su proposta del Direttore generale,
”.
Art. 25
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
deliberazione
” sono inserite le seguenti: “,
su proposta del Direttore generale
,”.
2. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il direttore competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale, previa comunicazione al Comitato di direzione.
”.
Art. 26
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “
Il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri provenienti da paesi terzi, di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), avviene ai sensi della normativa statale vigente.
”.
Art. 27
1. Al comma 1 ter dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente periodo: “
Per motivate esigenze dell'amministrazione il termine di presentazione delle domande di trasferimento può essere ridotto a quindici giorni.
”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: “
tra le direzioni general
i” sono sostituite dalle seguenti: “
tra le strutture di vertice della Giunta regionale
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. La mobilità dei dipendenti tra le strutture di vertice della Giunta regionale è disposta dal Direttore generale. La mobilità dei dipendenti dalla struttura organizzativa della Giunta regionale alla struttura organizzativa del Consiglio regionale è disposta dal Direttore generale, previa intesa con il Segretario generale e viceversa.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.